Ok alla proroga dell’Ape sociale. L’assegno di accompagnamento alla pensione potrà essere richiesto anche da chi matura i requisiti (63 anni e 30/36 anni di contributi) tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2023. Lo prevede un passaggio della legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) con il quale il legislatore ha rinnovato ancora una volta lo strumento introdotto dal 2017. La domanda può essere presentata anche da chi ha perfezionato i requisiti in anni passati.

L’Ape sociale è la facoltà di mettersi a riposo prima, in attesa di maturare l’età per la pensione di vecchiaia (67 anni), a chi ha almeno 63 anni e versa in situazioni di disagio economico. Nel periodo di riposo, prima di ottenere la pensione vera e propria, si riceve un sussidio mensile pari all’importo maturata al momento della domanda dell’importo massimo di 1.500 euro lordi (non rivalutabili annualmente).

Questi i requisiti:

  • aver cessato l’attività lavorativa (dipendente, autonoma e parasubordinata)
  • non essere titolare di una pensione diretta;
  • trovarsi in una delle «particolari» situazioni tutelate (si veda tabella);
  • avere un minimo di 30/36 anni di contributi (a seconda della «particolare» situazione);

Si ricorda che è previsto uno sconto speciale a favore delle lavoratrici e, in particolare, a quelle madri: hanno diritto allo sconto di un anno del requisito contributivo per ogni figlio, fino a un massimo di due anni (figli legittimi, naturali, adottivi). Pertanto, ad esempio, le madri con due figli possono accedere all’Ape sociale con 28 anziché 30 anni di contributi (34 e non 36 anni, se risultano addette a lavori gravosi).

Il procedimento di riconoscimento e attribuzione dell’Ape sociale prevede la presentazione di due distinte domande, con tempistiche differenti. Per prima cosa occorre il riconoscimento del diritto; ciò è fatto dall’Inps, a seguito della prima domanda dell’interessato. L’Inps comunica: l’ok al riconoscimento dell’Ape con indicazione della prima decorrenza utile o eventualmente con differimento della decorrenza (in caso d’insufficienza delle risorse finanziarie); rigetto della domanda, se non sussistono le condizioni per il diritto. Solo nel primo caso, se cioè c’è diritto all’Ape, il beneficiario può fare la seconda domanda: quella di liquidazione. Per la quale non c’è alcun termine, ma un vincolo: l’Ape è erogata a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La legge Bilancio 2023, come detto, ha prorogato l’Ape sociale al 31 dicembre 2023. Pertanto potranno presentare la domanda di riconoscimento del beneficio i soggetti che, nel corso del corrente anno, maturano i requisiti e le condizioni per il diritto.

Non ci sono novità per quanto riguarda i beneficiari. In particolare anche nel 2023 il beneficio, tra l’altro, è fruibile dagli appartenenti alle categorie professionali individuate all’allegato 2, annesso alla legge n. 234/2022 qualora svolgano tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni (32 nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta). Confermate anche le scadenze per la presentazione delle istanze di verifica delle condizioni: entro il 31 marzo; entro il 15 luglio ed entro il 30 novembre.