Nella circolare Inps n. 8 del 14 Gennaio 2022, l’Inps ha dato il via libera alla nuova disoccupazione ALAS, introdotta dall’articolo 66 comma 7 del decreto sostegni BIS, per coloro che sono iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo.

Ne hanno diritto , anche nel 2023, i seguenti lavoratori dello spettacolo:

  • i lavoratori autonomi che prestano attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, a tempo determinato;
  • i lavoratori autonomi che prestano attività a tempo determinato al di fuori delle ipotesi sopra riportate;
  • ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

I requisiti INPS per richiedere la disoccupazione ALAS 2023  al momento della presentazione della domanda sono:

  1. non aver in corso nessun rapporto di lavoro, sia subordinato ed autonomo,
  2. non ricevere nessun trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie,
  3. non essere beneficiario del reddito di cittadinanza;
  4. aver versato almento 15 giornate lavorative dal 1° gennaio dell’anno precedente quello in cui hanno cessato involontariamente di lavorare. L’Istituto previdenziale ha specificato che sono validi anche quelli figurativi versati a titolo di congedo obbligatorio di maternità e parentale;
  5. il reddito complessivo, non solo quello connesso all’attività autonoma di spettacolo, dichiarato nell’anno precedente alla richiesta di indennità, non deve superare i 35.000 euro.

Per richiedere la disoccupazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo, anche nel 2023, bisogna presentare una domanda telematica all’Inps, sul servizio online: indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo, con le credenziali SPID, CIE oppure con la carta nazionale dei servizi.

La domanda online può essere anche presentata da qualsiasi patronato zonale (è importante chiedere prima i costi o anche l’applicazione di qualsiasi trattenuta sindacale) oppure tramite il contact center Inps.

L’istanza  Alas 2023, deve essere presentata entro 68 giorni dalla:

  • dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto lavorativo che dà diritto alla ricezione dell’indennità ALAS;
  • dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato;
  • dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

L’indennità di disoccupazione ALAS dura al massimo 6 mesi, ossia: 156 giornate contributive. Viene corrisposta per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditate al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.

La disoccupazione decorre (a partire dal):

  • dall’ottavo giorno dalla perdita involtoria del lavoro, se quest’ultimo fa domanda entro tale termine;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda ALAS, se il potenziale beneficiario ne fa domanda tra l’ottavo e il sessantottesimo giorno;
  • dall’ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità/malattia/infortunio sul lavoro/malattia professionale, se il potenziale beneficiario fa domanda entro tale termine;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, presentata tra l’ottavo e il sessantottesimo giorno.

L’importo dell’indennità di disoccupazione ALAS è pari al 75 per cento del reddito medio mensile pari o inferiore a 1.250,87 euro (in attesa di aggiornamento). Ed, in tutti i casi, l’importo lordo della disoccupazione non può essere superiore 1.360,67 euro. (in attesa di aggiornamento)

I mesi della disoccupazione ALAS sono riconosciuti come contributi figurativi e quindi validi per il raggiungimento dell’amata pensione.

La disoccupazione dei lavoratori dello spettacolo è incompatibile:

  • con l’assegno di invalidità civile (diverse sono le opzioni indicate nella circolare Inps)
  • con la NASpI;
  • con la disoccupazione DIS-COLL;
  • l’indennità di disoccupazione agricola,
  • con la pensione per gli iscritti all’AGO, l’Assicurazione Generale Obbligatoria;
  • altre forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative dell’AGO;
  • con la pensione di invalidità per lavoratori autonomi disposta dalla Legge 335/1995, articolo 2 comma 26;
  • con altro trattamento pensionistico erogato dagli enti di previdenza previsti dal Decreto Legislativo 509/1994;
  • altro trattamento pensionistico erogato dagli enti di previdenza previsti dal Decreto Legislativo 103/1996;
  • con l’APE sociale.

Per tutti gli approfondimenti, si consiglia di leggere la circolare Inps n. 8 del 14 Gennaio 2022.