Confermata la decontribuzione Sud per l’anno 2023. Lo illustra il Ministero del Lavoro spiegando che la Commissione Ue con decisione del 6 dicembre 2022 ha accolto la richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di autorizzare l’estensione per ulteriori 12 mesi della durata dell’esonero contributivo per sostenere le imprese dell’Italia Meridionale nel contesto della guerra con l’Ucraina, nonché di aumentare il budget di 5,7 milioni di euro e i massimali per impresa fino a 2 milioni.

L’incentivo è stato introdotto dal c.d. decreto Agosto (dl n. 104/2020) limitatamente all’ultimo trimestre dell’anno 2020 ed è stato prorogato fino a tutto l’anno 2029 dalla legge n. 178/2020 (legge bilancio 2021). Consiste dello sgravio del 30% dei contributi a carico del datore di lavoro sui lavoratori dipendenti in forza e nuovi assunti, eccetto i premi Inail, ferma restando l’aliquota di computo per fini pensionistici a favore dei lavoratori. L’incentivo si applica in relazione ai rapporti di lavoro attivi nelle regioni Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia.

Hanno diritto allo sgravio i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, per i dipendenti con sede di lavoro sita nelle regioni agevolate. Pertanto, lo sgravio spetta anche ai datori di lavoro con sede legale in altre regioni, ma con sede operativa e per i lavoratori occupati nelle aree agevolate. Sono esclusi, oltre ai datori di lavoro pubblici, le imprese operanti nel settore finanziario. L’incentivo spetta anche per i lavoratori somministrati purché l’azienda utilizzatrice si trovi ubicata in una regione agevolata (a prescindere dalla sede legale dell’agenzia di somministrazione presso cui il rapporto di lavoro sia incardinato).

Poiché non ha natura d’incentivo all’assunzione, alla Decontribuzione Sud non sono applicati i principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art. 31 del dlgs n. 150/2015). Invece, poiché è un beneficio contributivo, è subordinato, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/206, al possesso del Durc; all’assenza di violazioni delle norme sulla sicurezza lavoro; e al rispetto degli accordi e contratti collettivi.