L’Inps, con proprio messaggio n. 4159 del 17.11.2022,  –  https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204159%20del%2017-11-2022.htm – fornisce le chiarimenti sulla determinazione della retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo previsto dall’articolo 18 del decreto legge n. 144 del 2022, per l’erogazione Indennità una tantum pari a 150 euro da parte dei lavoratori dipendenti.

La retribuzione imponibile è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.

Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 18 del decreto legge n. 144 del 2022 al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità, infatti, spetta nella misura di 150 euro una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l’importo di 1.538 euro, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.

Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.