L’Inps, con la circolare n. 116 del 17.10.2022, –https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20116%20del%2017-10-2022.htm–  fornisce le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti – € 150,00 – prevista dall’articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

L’articolo 18 del citato decreto-legge prevede che sia riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico – per i quali l’erogazione sarà operata dall’Inps -, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19 del medesimo decreto-legge.

Restano esclusi i  lavoratori agricoli a tempo determinato (per i quali non può operare l’istituto della compensazione con le denunce contributive INPS).

La nuova versione beneficia tutti i lavoratori dipendenti (anche del pubblico impiego) con una retribuzione imponibile nel mese di «competenza» novembre 2022 non superiore a € 1.538 e prescinde dal tipo di rapporto di lavoro (determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale) e dalla natura del datore di lavoro (che può assumere o meno la natura di imprenditore) nonché dalla data di assunzione del lavoratore.

L’indennità “una tantum” spetta nella misura di 150€ (anche nelle ipotesi di contratto part-time). E’ completamente esentasse e deve essere erogata direttamente dal datore di lavoro nella busta paga di competenza del mese di novembre 2022 (anche se questa è erogata a dicembre).

Deve essere corrisposto anche nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti «azzerata» per una sospensione del rapporto di lavoro il cui evento sia indennizzato parzialmente o totalmente dall’INPS (es. cassa integrazione, congedi, maternità eccetera) fermo restando il rispetto del limite di € 1.538 lordi mensili. Niente bonus, invece, se l’integrale sospensione del rapporto di lavoro non è assistita da copertura figurativa (es. aspettativa non retribuita).

Prima di erogare il bonus il datore di lavoro dovrà acquisire dal dipendente una dichiarazione in cui attesti di non essere titolare pensione o Reddito di Cittadinanza. L’una tantum, infatti, in tal caso sarà erogata dall’Inps. E di non percepire l’indennità da altro datore di lavoro (nel caso il dipendente abbia due rapporti di lavoro dipendente).

Per «pensione», si considera qualsiasi trattamento pensionistico (diretto, ai superstiti o di invalidità) erogato da forme di previdenza obbligatorie (cioè non solo l’Inps ma anche dagli enti privatizzati) con decorrenza entro il 1° ottobre 2022. Sono inclusi anche gli assegni sociali (o pensioni sociali), le indennità agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili e gli assegni di accompagnamento alla pensione (es. ape sociale, isopensione, assegno straordinario di sostegno al reddito, indennità mensile nel contratto di espansione). Si prescinde dall’importo del trattamento.