L’Inps, con il messaggio n. 3518 del 27.9.2022,  – https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203518%20del%2027-09-2022.htm#:~:text=Maggiorazione%20transitoria%20per%20i%20figli%20disabili&text=%C2%AB9%2Dbis.-,Nel%20caso%20di%20nuclei%20con%20almeno%20un%20figlio%20a%20carico,per%20l’anno%202022%C2%BB.– ricorda che il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della legge delega 1° aprile 2021, n. 46, ha istituito a decorrere dal 1° marzo 2022 l’assegno unico e universale per i figli a carico, destinato ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, attestata dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

E’ intervenuto in merito alla questione il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, che all’articolo 38 ha modificato, aumentandoli limitatamente all’anno 2022, gli importi spettanti ai figli disabili maggiorenni, al fine precipuo di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità a prescindere dall’età. Il medesimo decreto–legge prevede, inoltre, nuove disposizioni per potere beneficiare dell’assegno in presenza di nuclei familiari orfanili, composti da soggetti disabili gravi e titolari di pensione ai superstiti del genitore deceduto.

Nuclei familiari orfanili

Con riferimento ai nuclei familiari orfanili, è stata aggiunta la lettera c-bis), secondo cui l’assegno spetta anche agli orfani maggiorenni alle seguenti condizioni:

  • titolarità di pensione ai superstiti;
  • disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Assegno e maggiorazione per i figli disabili senza limiti di età

Per effetto della riformulazione dell’articolo 4, commi 1, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n.230/2021, relativamente all’importo spettante a titolo di assegno, per l’annualità 2022 (periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023) i figli maggiorenni disabili senza limiti di età sono equiparati ai figli minorenni, mentre, relativamente all’importo spettante a titolo di maggiorazione per disabilità, i figli maggiorenni disabili fino al compimento di 21 anni di età sono equiparati ai figli minorenni disabili.

Quindi il dl n. 73/2022 reca due novità:

  • Riconosce ai figli disabili maggiorenni l’Auu nella stessa misura prevista per i figli minorenni. Per cui ciascun figlio disabile maggiorenne avrà diritto ad un assegno unico da € 175 al mese (se l’Isee non supera i 15.000€) a € 50 al mese (se l’Isee è superiore a 40.000€ o senza Isee). Ciò in luogo del precedente importo oscillante tra 85€ e 25€.
  • se il figlio disabile ha un’età compresa tra 18 e 21 anni (non compiuti) in aggiunta ai € 175 / € 50 al mese spetta una maggiorazione fissa (cioè non legata all’Isee) in misura pari a € 105, € 95 e € 85 a seconda rispettivamente se il disabile versa in una condizione di non autosufficienza, disabilità grave o disabilità media. Ciò in sostituzione della previgente maggiorazione (sempre fissa) di 80€ al mese.
  • Nulla cambia per i minorenni disabili.

Maggiorazione transitoria per i figli disabili

Ai nuclei beneficiari della cd. «maggiorazione temporanea» (prevista per i nuclei con Isee non superiore a 25mila euro che hanno fruito degli ANF nel 2021) l’importo della stessa viene incrementata di una somma forfettaria € 120 al mese se nel nucleo familiare è presente almeno un figlio a carico con disabilità. La quota della maggiorazione transitoria, cui applicare l’incremento pari a 120 euro mensili, spetta se la differenza tra la sommatoria delle componenti familiare e fiscale sottratta all’ammontare dell’assegno unico ha valore positivo.

Decorrenza

Le disposizioni previste dall’articolo 38 del decreto-legge n. 73/2022, hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022 incluse le mensilità di gennaio e febbraio 2023.

Pertanto, per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’INPS provvederà ai dovuti conguagli delle rate di assegno unico spettanti ed eventualmente già erogate a decorrere dal mese di marzo 2022.

Per le domande presentate dal 1° luglio 2022 gli importi in pagamento sono già aggiornati al decreto-legge n. 73/2022.

Si ribadisce che a partire dal 1° marzo 2023 torneranno ad applicarsi, per i figli maggiorenni affetti da disabilità, gli importi, suddivisi per fascia di età, previsti dai commi 5 e 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021.