Il Ministero dell’Istruzione, con apposito decreto, ha fissato il termine ultimo per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio per il personale della Scuola e ha predisposto la circolare con l’indicazione operative previste nel succitato decreto:

  • Personale docente, educativo e ATA 21/10/2022
  • Dirigenti Scolastici 28/02/2023

Detto termine si applica:

  • alle domande di dimissioni volontarie per la pensione anticipata (di vecchiaia in caso i requisiti vengano raggiunti successivamente al 31/08/2023)
  • alla revoca delle domande precedentemente presentate
  • alle domande di trattenimento in servizio per raggiungere il requisito minimo per l’accesso alla pensione
  • alle domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale (part time) con contestuale attribuzione della pensione.

Le domande dovranno essere trasmesse attraverso il sistema POLIS che prevede tre tipologie:

  • domande di cessazioni ordinarie
  • domande di cessazione per raggiungimento dei requisiti “quota 100” maturati entro il 31/12/2021
  • domande di cessazione per raggiungimento dei requisiti “quota 102” maturati entro il 31/12/2022.

In presenza di domande finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alle pensioni quota 100 o quota 102, queste ultime saranno considerate in subordine alla prima istanza.

Le domande di trattenimento in servizio, invece, non devono essere proposte attraverso il sistema POLIS ma presentate, in via informatica, all’ufficio scolastico territorialmente competente entro il 21/10/2022.

Nella domanda di cessazione dal servizio il personale interessato deve manifestare espressamente la volontà di cessare dal servizio in ogni caso o continuare l’attività lavorativa qualora fosse accertata la mancanza dei requisiti per il diritto alla pensione.

Si potrà presentare domanda contestualmente o subito  dopo aver inviato quella di dimissioni.

REQUISITI PENSIONI PERSONALE SCUOLA A.S. 2022/2023

Si rammenta, inoltre, che data la peculiarità del settore, l’eventuale valutazione del diritto a pensione può essere effettuata solo in presenza di tutta la documentazione relativa ai periodi lavorativi prestati soprattutto in merito alle supplenze e agli incarichi. Pertanto è necessario essere in possesso, oltre all’estratto contributivo, dello stato matricolare aggiornato, dei provvedimenti di computo del pre – ruolo, di riscatto, di ricongiunzione.

PENSIONE DI VECCHIAIA SISTEMA RETRIBUTIVO/MISTO:

dal 1° settembre 2023 la pensione di vecchiaia sarà liquidata al personale

  • con almeno 67 anni di età entro il 31 agosto 2023 e almeno 20 anni di contributi; in questo caso la risoluzione dal rapporto di lavoro avviene d’ufficio senza necessità di fare istanza online (collocamento a riposo d’ufficio);
  • con almeno 67 anni di età al 31/12/2023 e almeno 20 anni di contributi; in questo caso la cessazione dal servizio avviene a domanda tramite istanza on line (collocamento a riposo a domanda);
  • a domanda per personale che svolge attività gravose, con almeno 66 anni e 7 mesi di età maturati entro il 31/12/2023 e almeno 30 anni di contribuzione maturati entro il 31/08/2023. In quest’ultimo caso non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo previste dalla legge 228/2012. Nella scuola attualmente lo status di lavoratore impegnato in attività gravose riguarda gli insegnanti della scuola di infanzia e gli educatori degli asili nido i professori di scuola primaria, pre – primaria e professioni assimilate;
  • per chi compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2023, unitamente al requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, opera la risoluzione d’ufficio del rapporto di lavoro e non è necessario l’invio dell’istanza online.

PENSIONE DI VECCHIAIA SISTEMA CONTRIBUTIVO:

L’accesso alla pensione di vecchiaia è previsto per il personale:

  • con almeno 67 anni di età entro il 31 agosto 2022 e almeno 20 anni di contributi; in questo caso la risoluzione dal rapporto di lavoro avviene d’ufficio senza necessità di fare istanza online;
  • con almeno 71 anni di età e almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

PENSIONE ANTICIPATA:

dal 1° settembre 2023 la pensione anticipata sarà liquidata al personale con almeno :

  • uomini con 42 anni e 10 mesi di contributi al 31 dicembre 2023;
  • donne con 41 anni e 10 mesi di contributi al 31 dicembre 2023.

PENSIONE ANTICIPATA “QUOTA 100 e QUOTA 102”

  • il personale che entro il 31/12/2021 ha maturato un’anzianità di almeno 62 anni di età e un’anzianità contributiva minima di 38 anni di contribuzione può accedere alla pensione con “quota 100” anche successivamente a tale data;
  • il personale che entro il 31/12/2022 matura almeno 64 anni di età e un’anzianità contributiva minima di 38 anni di contribuzione può accedere alla pensione con “quota 102” anche successivamente a tale data.

PENSIONE ANTICIPATA “OPZIONE DONNA”

Come è noto si tratta di un regime sperimentale che prevede che il personale femminile possa accedere alla pensione cosiddetta “opzione donna” a condizione che abbia maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e 58 anni di età entro il 31/12/2021 e che opti per il calcolo di pensione con il sistema contributivo.

PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI PRECOCI

I lavoratori che abbiamo una contribuzione di almeno 12 mesi prima del compimento del 19° anno di età, in possesso della prevista certificazione dell’INPS, possono accedere alla pensione anticipata se in possesso di almeno 41 anni di contribuzione.  La domanda va presentata in formato analogico o digitale entro il 31/08/2023.

PENSIONE ANTICIPATA CONTRIBUTIVA

Il personale assunto dal 1/01/1996 può accedere alla pensione anticipata dal 1/09/2023 se in possesso dei seguenti requisiti:

  • almeno 64 anni di età
  • almeno 20 anni di contribuzione
  • importo di pensione non inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale

APE SOCIALE

L’accesso all’APE sociale è consentito al personale, con effetto dal 1°/09/2023, in possesso di almeno 63 anni di età e un’anzianità contributiva minima di 30 anni al 31/12/2023 a condizione che siano in possesso della certificazione INPS. La domanda va presentata in formato analogico o digitale entro il 31/08/2023. Vi ricordiamo che dall’allegato 3 annesso alla legge di Bilancio 2022 si rileva un nuovo elenco delle attività gravose che comprende anche i Professori di scuola primaria, pre – primaria e professioni assimilate. Per le lavoratrici madri il requisito minimo dell’anzianità contributiva è ridotto di 12 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 2 anni.

TOTALIZZAZIONE ESTERA

Il personale che ha svolto attività lavorativa nei Paesi CE, compresa la Svizzera può valorizzare la contribuzione estera con la totalizzazione (estera); se ha lavorato presso altri Paesi non appartenenti alla CE può valorizzarli mediante riscatto.

PENSIONE ANTICIPATA E TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME

Rimane in vigore la possibilità di ottenere, a domanda, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e part-time, con contestuale liquidazione del trattamento pensionistico. Gli interessati devono aver raggiunto il requisito contributivo per l’anzianità e non aver compiuto i 65 anni di età. La domanda va inviata entro il termine del 21/10/2022 tramite il canale Istanze Online del MIUR.

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DOPO IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ETA’.

Le legge 114/2014, come si ricorderà, ha abrogato l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Tale possibilità rimane in vigore per i dipendenti che compiono i 67 anni di età entro il 31 agosto 2023 ma non hanno raggiunto il requisito minimo dei 20 anni, a condizione che tale requisito possa essere conseguito entro il 71° anno di età. Il personale della Scuola impegnato progetto didattici internazionali svolti in lingua straniera può chiedere il trattenimento in servizio per un periodo non superiore ai tre anni.

RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La legge n. 90/2014 ha ridisegnato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ed ha previsto che le amministrazioni (nel caso specifico le Scuole) devono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti del personale che nell’anno 2023 raggiunge il requisito di anzianità contributiva per l’accesso alla pensione anticipata (41 anni 10 mesi se donne, 42 e 10 mesi se uomini)  ed il limite ordinamentale (65 anni). Nel caso in cui i 65 anni di età siano maturati tra settembre e dicembre 2023 la cessazione potrà avvenire dietro apposita istanza degli interessati.

TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO

Per i dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro con diritto alla pensione anticipata con “quota 100” o “quota 102” in base ad accordi tra l’INPS e le banche o intermediari finanziari possono presentare una richiesta di finanziamento dei trattamenti di fine servizio per un importo non superiore a € 45.000.