L’Inps, con il messaggio n. 3350 del 12.9.2022, –  https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203350%20del%2012-09-2022.htm#:~:text=Messaggio%20n%C2%B0%203350%20del%2012%2D09%2D2022&text=Le%20prestazioni%20assistenziali%20di%20invalidit%C3%A0,al%20limite%20previsto%20dalla%20legge.– ricorda che le seguenti prestazioni assistenziali di invalidità civile e l’assegno sociale sono prestazioni collegate al reddito e di conseguenza, qualora i beneficiari non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, devono comunicare i propri redditi all’Istituto e devono effettuare la dichiarazione di responsabilità di cui all’art. 35 comma 10-bis, del D.L. N. 207 DEL 2008 :

  • pensione di inabilità (di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge, del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5);
  • assegno mensile di assistenza (di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971);
  • pensione ai ciechi civili (di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382);
  • pensione ai sordi (di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381);
  • assegno sociale (di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e all’articolo 19 della legge n. 118/1971).

L’Inps, per l’anno 2018 ha individuato circa 36.763 posizioni che non hanno inviato entrambe le dichiarazioni e di conseguenza, dopo il sollecito già inviato, l’Istituto procederà alla sospensione ed alla successiva revoca delle prestazioni.

 

Al fine di acquisire le dichiarazioni reddituali, per invalidità civile, cecità e sordità per gli anni dal 2018 e seguenti,  l’Istituto procederà secondo le seguenti modalità:

  • estrazione dei soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 66 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile,
    di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità;
  • invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale;
  • entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale
    per sospensione art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008”;
  • trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
  • allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo all’anno di reddito non dichiarato (dal 2018 al 2022). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata all’utente con raccomanda A/R.

Al fine di acquisire le dichiarazioni reddituali, per assegno sociale/pensione sociale e assegno sociale sostitutivo, l’Istituto provvederà:

  • a inviare una nota a mezzo raccomandata A/R con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale;
  • a invitare i destinatari a presentare la predetta dichiarazione reddituale entro 60 giorni.

Trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione relativamente agli anni di reddito 2018 (non
dichiarati), con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute.

La lavorazione di cui sopra riguarderà i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2018 e che siano beneficiari dell’assegno sociale ordinario/pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivo.