L’Inps, con la circolare n. 83 del 19.7.20222,  –https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13888– fornisce le indicazioni operative per l’individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, previsto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022, c.d. Bonus psicologo 2022.

In particolare, l’articolo 1-quater, comma 3, ha introdotto una misura volta a sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

La norma ha previsto che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono erogare, ai soggetti che ne facciano richiesta, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Il beneficio, nella misura massima di 600 euro per persona, è parametrato all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere i soggetti con un valore ISEE più basso.