Il nuovo protocollo Covid per gli ambienti di lavoro, firmato da imprese e sindacati in accordo con il ministero della Salute, è valido dal 1° luglio al 31 ottobre 2022.
- La mascherina sul posto di lavoro non è più obbligatoria dal primo luglio, ma resta raccomandata negli ambienti chiusi in cui non è possibile rispettare la distanza interpersonale; i datori di lavoro hanno comunque l’obbligo di assicurare ai dipendenti la disponibilità di mascherine FFP2.
- Restano le regole informative sui rischi Covid e sulla gestione di casi sintomatici in azienda, la possibilità di controllo della temperatura all’ingresso, la sanificazione dei locali, il rispetto delle precauzioni igieniche, la contingentazione degli spazi comuni aziendali (come le mense), la possibilità di scaglionare orari di ingresso e uscita per evitare assembramenti.
Si tratta di linee guida condivise per agevolare le imprese private nell’aggiornamento dei protocolli anti-contagio, in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica. Pertanto i datori di lavoro, dal primo luglio 2022, «aggiornano il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre eventuali equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro».
Le mascherine fino al 30 giugno erano obbligatorie nei luoghi di lavoro, ora la regole è diventata meno stringente. Permangono gli obblighi di legge per settori specifici, come sanità e trasporti. Nelle aziende e nei luoghi di lavoro privati, invece, c’è solo una raccomandazione all’utilizzo.
“un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative”
I datori di lavoro:
- devono assicurare la disponibilità di mascherine FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo;
- su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individuano particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.
Analoghe misure sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda.
Lo smart-working continua a essere considerato una modalità di lavoro da privilegiare in chiave anti-Covid. «Pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell’emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia».
Fra l’altro, c’è una specifica richiesta delle parti sociali al legislatore per prorogare possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, quindi lo smart working con modalità semplificata (per il momento, previsto fino al 31 agosto).
Si può misurare la temperatura all’arrivo: se è superiore a 37,5 gradi non è consentito l’ingresso in azienda, si viene isolati, forniti di mascherine FFP2,e si chiama il medico. La gestione dei casi sintomatici in azienda continua a seguire le regole fin qui previste, che prevedono la massima collaborazione con l’autorità sanitaria competente.
Se risulta positivo il lavoratore di un’azienda che sta eseguendo lavori in appalto, quest’ultima deve avvisare il committente. Quest’ultimo, a sua volta, è sempre tenuto a dare adeguata informazione sulle regole anti Covid e sulla procedure all’azienda appaltatrice.
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa). Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Se viene rilevato un caso Covid, bisogna procedere alla pulizia e sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute 5443 del 22 febbraio nonché alla loro ventilazione. Va assicurata la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
I dipendenti devono adottare le precauzioni igieniche anti Covid, in particolare per le mani. I datori di lavoro mettono a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a dispenser collocati in punti facilmente accessibili.
L’accesso agli spazi comuni, comprese mense aziendali, aree fumatori e spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno. Vanno garantiti sanificazione periodica e pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. Bisogna provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.