Bonus 200 euro: istruzioni Inps per domande e pagamenti

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Bonus 200 euro: istruzioni Inps per domande e pagamenti

L’Inps, con nella circolare n. 73 del 24.6.2022, – https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2073%20del%2024-06-2022.htm – fornisce le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, per pensionati ed altre categorie di soggetti previste dagli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 .

PARTE I – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

Il decreto-legge n. 50/2022, ha previsto, all’articolo 31 comma 1, quanto segue: “Ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”.

L’articolo 31 sopra riportato prevede che l’indennità sia “riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022” e che “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità […] è compensato attraverso la denuncia” UniEmens.

Pertanto, stante il riferimento generale ai lavoratori dipendenti e al riconoscimento dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, la predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto, ovvero, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA – o congedi).

Tale indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta per singola persona fisica, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18 (pensioni e Rdc/Pdc)”.

Nessuna domanda per i dipendenti pubblici.

Si ricorda che si può usufruire dell’indennità una tantum – bonus 200 euro – i lavoratori destinatari dell’esonero di cui alla legge n. 234/2021 – 0,8 punti percentuali mensili – fino al 23 giugno 2022 (su parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Si evidenzia, inoltre, che al comma 2 del medesimo articolo 31 è stato così previsto: “L’indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro”. Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 31, comma 1, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità spetta nella misura di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Si osserva, infine, che l’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022, ai commi 13 e 14, prevede che l’INPS, a domanda, erogherà l’indennità una tantum “ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate” e ai “lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati” e che abbiano avuto un “reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021”.

 

PARTE II – Indennità una tantum per i pensionati, titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione

 

Il comma 1 dell’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022 prevede che l’indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta d’ufficio con la mensilità di luglio 2022 in favore dei soggetti ”residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro”.

L’indennità una tantum è corrisposta d’ufficio ai soggetti che risultino titolari di pensioni, anche liquidate in regime internazionale, sia dirette che ai superstiti, a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, della Gestione separata, del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, nonché a carico di altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione deve essere corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.

L’indennità una tantum non è invece erogata ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le pensioni del Fondo di Previdenza degli Sportivi – SPORTASS o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi), di vitalizi erogati nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall’incarico, nonché titolari di rendite (ad esempio, INAIL, IPSEMA).

Tra i trattamenti di accompagnamento alla pensione devono intendersi ricompresi: – l’APE sociale di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni; – l’APE volontario di cui agli articoli 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 232/2016, e successive modificazioni; – l’indennizzo commercianti di cui al D.lgs 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni; – gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26, comma 9, lett. b), del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148; – le prestazioni di accompagnamento a pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92; – l’indennità mensile del contratto di espansione di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del D.lgs n. 148/2015.

L’indennità una tantum sarà corrisposta ai titolari dei suddetti trattamenti con decorrenza entro il 30 giugno 2022, ancorché liquidate successivamente.

Con riferimento ai trattamenti di natura assistenziale, l’indennità viene corrisposta d’ufficio ai soggetti che risultino titolari, alla data del 1° luglio 2022, di: – pensione di inabilità, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5; – assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971; – pensione, non riversibile, per i ciechi (assoluti o parziali), di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66; – pensione, non riversibile, per sordi, di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381; – assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995; – pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

L’indennità viene corrisposta esclusivamente ai soggetti che risultino residenti in Italia alla data del 1° luglio 2022.

Il limite di reddito personale per l’anno 2021 è pari a € 35.000 e non è prevista alcuna clausola di salvaguardia e sono esclusi dal computo del reddito personale i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

L’indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa e il beneficio sarà corrisposto d’ufficio in qualità di soggetto titolare del trattamento pensionistico o assistenziale.

In presenza di soggetti titolari di prestazioni erogate dall’INPS e dagli Enti di cui al D.lgs 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, (c.d. Casse Previdenziali Privatizzate) e di cui al D.lgs 10 febbraio 1996, n. 103 (Enti Previdenziali per i Professionisti iscritti ad Albi o Elenchi privi di un ente previdenziale di categoria), il pagamento sarà effettuato sulla pensione erogata dell’INPS.

L’articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022prevede, inoltre, che “qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, il casellario centrale dei pensionati, individua l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall’INPS a seguito di apposita rendicontazione”.

In presenza di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi dall’INPS, l’Ente tenuto al pagamento sarà quello a carico del quale risulta il trattamento pensionistico con imponibile maggiore, previa verifica del requisito reddituale.

 

 

PARTE III – Indennità una tantum per altre categorie di soggetti (articolo 32, commi da 8 a 21)

 

Indennità una tantum erogate d’ufficio dall’Inps

 

1 Indennità a favore di titolari di NASpI e DIS-COLL

L’unica condizione di accesso all’indennità una tantum è la titolarità nel mese di giugno 2022 di una delle richiamate prestazioni di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL).

Si precisa che l’indennità una tantum in argomento non è invece riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 22/2015 e il cui periodo teorico ricomprenda il mese di giugno 2022.

Per la fruizione del beneficio non deve essere presentata alcuna domanda ma lo stesso è erogato d’ufficio dall’Istituto con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione.

 

2 Indennità a favore dei beneficiari della disoccupazione agricola di competenza 2021

Il comma 10 dell’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022 prevede il riconoscimento da parte dell’INPS di un’indennità una tantum pari a 200 euro in favore di coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola – di cui all’articolo 32 della legge n. 264/1949, di competenza del 2021.

Per la fruizione del beneficio non deve essere presentata alcuna domanda ma lo stesso è erogato d’ufficio dall’Istituto con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione.

 

 

3 Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021 e di cui all’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021

L’articolo 32, al comma 12, prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum dell’importo di 200 euro a favore dei lavoratori che hanno beneficiato di una delle indennità previste dall’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021 e di cui all’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021.

L’indennità una tantum dell’importo di 200 euro è pertanto riconosciuta ai lavoratori appartenenti alle categorie di seguito riportate, qualora siano stati beneficiari delle indennità di cui ai menzionati decreti-legge:

-lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

-lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

-lavoratori intermittenti;

-lavoratori autonomi occasionali;

-lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;

-lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

-lavoratori dello spettacolo.

Per la fruizione del beneficio in argomento non deve essere presentata alcuna domanda ma lo stesso è erogato d’ufficio dall’Istituto con le medesime modalità di pagamento delle suddette indennità COVID-19 già riconosciute.

 

 

 

Indennità una tantum erogate a domanda dall’Inps

 

1 Indennità a favore dei collaboratori coordinati e continuativi

L’articolo 32 comma 11, del decreto-legge n. 50/2022 prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum dell’importo di 200 euro a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile.

Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum in esame, il richiamato comma 11 dell’articolo 32 prevede che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sia attivo alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e che il lavoratore sia iscritto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Per i requisiti di accesso all’indennità una tantum, i potenziali beneficiari non siano titolari – alla data del 18 maggio – dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 32, comma 1, del medesimo decreto.

Inoltre i potenziali beneficiari dell’indennità una tantum non siano iscritti – alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022– ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Infine, l’articolo 32, comma 11, prevede che l’indennità una tantum è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro.

La domanda per l’accesso a tale indennità può essere presentata a partire dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022.

 

2 Indennità una tantum a favore dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti

L’articolo 32, comma 13, del decreto-legge n. 50/2022, prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum dell’importo di 200 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 81/2015.

Nella platea sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo.

Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i richiamati lavoratori devono avere svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 81/2015.

Pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra.

Anche per le richiamate categorie di lavoratori, la norma prevede che l’indennità è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro.

La domanda per l’accesso a tale indennità può essere presentata a partire dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022.

 

3 Indennità una tantum a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

Il medesimo articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022, al successivo comma 14, prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum di 200 euro a favore dei lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Ai fini dell’accesso all’indennità la disposizione sopra richiamata prevede che detti lavoratori, nell’anno 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e che possano fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.

La domanda per l’accesso a tale indennità può essere presentata a partire dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022.

 

4 Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi occasionali

L’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022, al comma 15, prevede l’erogazione di una indennità una tantum dell’importo di 200 euro a favore dei lavoratori autonomi che – nel periodo di osservazione 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 – siano stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del codice civile.

Ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum in questione, la norma richiamata prevede che per i predetti contratti di lavoro autonomo occasionale deve risultare, per l’anno 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile e che i lavoratori interessati – alla data del 18 maggio 2022 – siano già iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

La domanda per l’accesso a tale indennità può essere presentata a partire dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022. 

 

5 Indennità una tantum a favore dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

L’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022, al comma 16, prevede il riconoscimento di una indennità una tantum dell’importo di 200 euro a favore degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114.

Ai fini dell’accesso all’indennità in parola, la richiamata disposizione prevede che possono accedere alla stessa i lavoratori che possono fare valere, nell’anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

La domanda per l’accesso a tale indennità può essere presentata a partire dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022.

 

6 Indennità una tantum a favore dei lavoratori domestici

Il comma 8 del citato articolo 32 prevede l’erogazione nel mese di luglio 2022, a domanda, di un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro nei confronti dei lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 e per i quali risulti attiva l’iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS.

I lavoratori domestici, inoltre, all’atto della domanda, non devono essere titolari:

– di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico;

– di uno o più trattamenti pensionistici di cui al comma 1 dell’articolo 32.

 

L’indennità è erogata dall’INPS a seguito di domanda da parte dei soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente.

I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui instaurazione non sia stata respinta dall’INPS, alla data di entrata in vigore del citato decretolegge, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestici.

Ai fini dell’accoglimento della domanda, il richiedente deve avere, per l’anno 2021, un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro.

Concorrono al tetto dei 35 mila euro i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva).

Sono esclusi dal calcolo il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale.

La domanda per l’accesso a tale indennità può essere presentata a partire dal 20 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022.

 

Strumenti di tutela

Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità una tantum di cui all’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022 l’interessato può proporre azione giudiziaria.

 

Nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza

Il comma 18 del menzionato articolo 32 ha previsto che ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019, è corrisposta d’ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un’indennità una tantum pari a 200 euro.

L’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all’articolo 31 e di cui ai commi da 1 a 16 del citato articolo 32.

Pertanto, l’INPS procederà al riconoscimento dell’indennità una tantum a favore di tutti i nuclei familiari che abbiamo maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di luglio 2022, contestualmente alla liquidazione di tale mensilità, senza necessità che sia presentata apposita domanda.

L’indennità verrà erogata attraverso la Carta Rdc, nelle modalità descritte dall’articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019.

Calendario dei pagamenti 

Pensionati

Il pagamento dell’indennità avverrà con la rata di luglio 2022

Lavoratori domestici

Il pagamento dell’indennità avverrà nel mese di luglio 2022 successivamente all’elaborazione delle domande pervenute

NASpI, DIS-COLL, DS Agricola 2021 e Indennità Covid-19 2021

Il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022, successivamente all’invio delle denunce Uniemens dei datori di lavoro contenenti la compensazione di cui al comma 4 dell’articolo 31 del decreto-legge in oggetto, prevista per il mese di settembre 2022

Per le categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda

Il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022

Per i titolari nel mese di giugno 2022 di RdC

Il pagamento dell’indennità, attraverso l’accredito della somma sulle carte dei nuclei percettori, avverrà a luglio 2022.

Di |2022-06-27T07:24:30+00:00Giugno 27th, 2022|lavoro, News, sostegno al reddito|0 Commenti

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