L’Inps, con la circolare n. 62 del 23.5.2022,   fornisce le istruzioni in merito alle modifiche introdotte dall’articolo 1, commi 91, 92 e 93, della legge n. 234/2021, alle disposizioni in materia di APE sociale di cui all’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016 e successive modificazioni, nonché chiarimenti in materia.

L’articolo 1, comma 91, della legge ha stabilito che: “All’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’alinea, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2022”.

Quindi, il periodo di sperimentazione dell’APE sociale è stato pertanto posticipato al 31 dicembre 2022.

Si ribadisce che i soggetti in possesso del provvedimento di “certificazione” potranno presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione, introdotto dalla legge n. 234/2021 (31 dicembre 2022).

Per i lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, anche collettivo, o per scadenza del rapporto di lavoro a termine che abbiano esaurito interamente l’ammortizzatore sociale spettante, dal 1° gennaio 2022 è soppresso il requisito, richiesto sino al 31 dicembre 2021, secondo cui l’ape sociale decorre trascorsi tre mesi in stato di disoccupazione al termine della fruizione dell’ammortizzatore sociale.

Dal 1° gennaio 2022, in altri termini, l’ape sociale decorre senza soluzione di continuità rispetto all’esaurimento dell’ammortizzare sociale (NASpI o Ds Agricola).

Ai lavoratori in stato di disoccupazione l’Inps ricorda, inoltre, che dal 30 marzo 2019 (articolo 4 del DL n.4/2019, convertito con modificazioni in legge n. 26 del 2019 – circolare ANPAL n. 1 del 2019) lo stesso si accerta in presenza di due condizioni:

  • Rilascio della «DID», cioè la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da presentare telematicamente al «SIU», il sistema informativo delle politiche del lavoro;
  • Assenza di svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma oppure, se prestata, conseguimento di un reddito annuo inferiore alla soglia di imponibilità fiscale (cioè €8.145 se trattasi di lavoratori dipendenti o €4.800 se autonomi).

Possono usufruire della riduzione del requisito contributivo a 32 anni esclusivamente:

– gli operai edili con contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, nell’ambito dei codici Istat presenti nell’allegato fondo pagina;

– i ceramisti con codice di classificazione Istat 6.3.2.1.2;

– i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta con codice di classificazione Istat 7.1.3.3.

Al fine di potere beneficiare della riduzione contributiva a 32 anni, il soggetto richiedente l’APE sociale deve avere svolto, per almeno sei anni negli ultimi sette anni o per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, nelle attività di cui sopra.

Si precisa altresì che, nel caso di lavoratrici madri appartenenti alle categorie sopra elencate, la riduzione del requisito contributivo di dodici mesi per ciascun figlio (ai fini dell’applicazione della riduzione in parola ai figli legittimi sono equiparati quelli naturali e adottivi), fino a un massimo di ventiquattro mesi, previsto dall’articolo 1, comma 179-bis, della legge n. 232/2016, opera con riferimento ai trentadue anni di anzianità contributiva.

Sul profilo delle professioni comprese nell’elenco dei cd. «lavori gravosi», a partire dal 1° gennaio 2022, il legislatore ha incluso 23 professioni sulla base di indici di classificazione ISTAT, con assorbimento delle precedenti 15 professioni (15 “vecchie” indici Istat più 8 “nuove” indici Istat), vedere l’allegato a fondo pagina.

Anche in questo caso c’è il requisito di aver svolto le predette attività come lavoratore dipendente (sono fuori gli autonomi) per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette negli ultimi dieci ed avere un’età di almeno 63 anni e 36 anni di contribuzione.

Trattandosi di «sostituzione» la norma non incide sul diritto di chi ha già ottenuto il beneficio, né limita le categorie già riconosciute dalla previgente normativa.

Facendo riferimento alla norma, l’Istituto ha aggiornato i modelli per la presentazione delle domande di verifica dei requisiti e, in particolare, i modelli AP148 e AP149 che i datori di lavoro devono rilasciare ai fini della certificazione che l’attività svolta qualificabile come «gravosa», vedere gli allegati a fine pagina

Le disposizioni attuative in materia di APE sociale prevedono l’incompatibilità di detta indennità con i trattamenti pensionistici diretti, nonché con i trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (c.d. ASDI), abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2018, e, infine, con l’indennizzo previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (c.d. indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale).

Inoltre l’Inps conferma che l’ape sociale è cumulabile con il reddito di cittadinanza. L’importo dell’APE sociale, però, concorre alla formazione del reddito familiare, incidendo sul valore ISEE, assunto come base per la concessione del RdC e per la determinazione del suo importo. Pertanto la prestazione potrà ridurre l’RdC.

C’è, invece, piena incumulabilità con il reddito di emergenza e con l’Iscro, «l’indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa», il neonato ammortizzatore sociale per le partite iva.

Alla luce della consolidata giurisprudenza in materia, il recesso del datore di lavoro durante o all’esito del periodo di prova, seppure sottoposto a un particolare regime, è un licenziamento individuale; pertanto, tale forma di licenziamento rientra tra quelli indicati all’articolo 1, comma 179, lettera a), della legge n. 232/2016.

Devono altresì essere accolte le domande di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale presentate dai soggetti disoccupati che abbiano cessato l’attività di lavoro a causa della cessazione dell’attività aziendale.

La predetta causale di cessazione dell’attività rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di APE sociale in quanto configura un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato per “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” (cfr. l’articolo 3 della legge n. 604/1966).

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2062%20del%2025-05-2022.htm