DS Agricola anno 2021 e periodi di integrazione salariale per Covid-19

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DS Agricola anno 2021 e periodi di integrazione salariale per Covid-19

L’Inps, con la circolare n. 60 del 18.5.2022,  esplica le modalità di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola riferita all’anno 2021, in applicazione delle disposizioni di cui:

  • all’articolo 12 del D.L. N. 127 DEL 28.10.2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, all’articolo 1, comma 300,
  • della legge n. 178 del 30.12.2020 (legge di Bilancio 2021),
  • all’articolo 8, comma 2, del D.L. n. 41 del 22.3.2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
  • all’articolo 11, comma 1, del D.L. n. 146 del 21.10.2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Le suddette norme, nel disciplinare, tra l’altro, i trattamenti di integrazione salariale in deroga per il 2021 per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, richiamano l’articolo 22 del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale prevede che, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, il trattamento di integrazione salariale in deroga, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Quindi gli operai a tempo determinato, iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi per l’anno 2021, che hanno fruito nel 2021 della CIGD con causale emergenziale nonché gli operai agricoli a tempo indeterminato che nel 2021 hanno fruito della CISOA con causale emergenziale,  il trattamento di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2021 (le cui domande, come noto, andavano prodotte tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2022) è calcolato equiparando a periodo di lavoro effettivo i predetti periodi di integrazione salariale. Ciò in forza dell’articolo 22 del dl n. 18/2020 secondo cui «il trattamento di integrazione salariale in deroga, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola».

Stessa equiparazione anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti dalle cooperative e loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984 che hanno fruito della cassa integrazione ordinaria concessa con le causali COVID-19, cioè Cigo e di Cigo per sospensione CIGS (tali soggetti, infatti, non hanno diritto alla CISOA).

Per effetto dell’equiparazione i predetti periodi di CIGD, CISOA e CIGO con causale emergenziale fruiti nel 2021 valgono sia per l’accertamento del requisito contributivo per la fruizione della disoccupazione agricola (cioè 102 giornate di lavoro nel biennio costituito dall’anno di riferimento dell’indennità e da quello precedente) sia per la determinazione della misura.

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2060%20del%2018-05-2022.htm#:~:text=Circolare%20n%C2%B0%2060%20del%2018%2D05%2D2022&text=Con%20la%20presente%20circolare%20si,legge%2018%20dicembre%202020%2C%20n.

Di |2022-05-20T06:52:56+00:00Maggio 20th, 2022|lavoro, News, sostegno al reddito|0 Commenti

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