Modello RED: chi è tenuto all’invio

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Modello RED: chi è tenuto all’invio

Il Modello RED, che si presenta tramite il CAF e se non possibile, tramite Patronato con una “ricostituzione reddituale”, è una dichiarazione reddituale che va inoltrata all’Inps dai pensionati che usufruiscono di alcune prestazioni collegate al reddito, al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali.

Considerato che il reddito costituisce, in genere, un dato variabile nel corso degli anni, gli Istituti previdenziali, per garantire la correttezza delle prestazioni erogate, effettuano la verifica annuale di tali dati, attraverso una apposita procedura, chiamata RED che, attraverso l’indicazione dei redditi posseduti, serve a determinare il diritto del pensionato ad usufruire di tali prestazioni e l’importo delle stesse.

Sono obbligati alla presentazione  Red i pensionati che percepiscono prestazioni collegate all’ammontare dei redditi da questi posseduti e, in alcuni casi, dal coniuge e dai figli.

Si tratta, in particolare, delle seguenti prestazioni:

– Assegno Sociale;

– Pensione Sociale;

– Assegno Ordinario Invalidità;

– Pensioni Invalidità Civili;

– Pensione ai Superstiti;

– Maggiorazioni Sociali;

– Quattordicesima mensilità;

– Integrazione al Trattamento al Minimo;

– Trattamenti di Famiglia.

È tenuto alla presentazione del modello RED:

  • chi inoltra la dichiarazione dei redditi e possiede anche redditi non dichiarabili sul 730 perché esenti o esclusi dalla dichiarazione, quali ad esempio il lavoro dipendente prestato all’estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT;
  • chi dispone di soli redditi di pensione, se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l’anno precedente;
  • chi è esonerato dall’obbligo di presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi ma è in possesso di redditi ulteriori a quelli di pensione, quali ad esempio redditi da immobili;
  • chi è titolare di alcune tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali che si dichiarano in maniera diversa ai fini fiscali all’Agenzia delle Entrate, quali ad esempio pensioni estere, redditi di lavoro autonomo e occasionale.

Non è tenuto a presentare il modello RED:

  • chi ha dichiarato tramite Modello 730 o Unico tutti i propri redditi che rilevano ai fini delle prestazioni di sostegno al reddito;
  • chi dispone solo di redditi da pensione con situazione non variata rispetto all’anno precedente;
  • chi non presenta variazioni reddituali rispetto all’anno precedente.

Una delle principali problematiche a cui sono esposti i lavoratori e i pensionandi riguarda la determinazione dell’arco temporale del reddito da prendere in considerazione ai fini della concessione di prestazioni assistenziali e previdenziali il cui importo è collegato, per l’appunto, al rispetto di un determinato livello di reddito del beneficiario.

Il problema è legato al fatto che in origine, il reddito di riferimento era sempre quello dell’anno nel corso del quale veniva corrisposta la prestazione.

Successivamente l’articolo 35, comma 9 del decreto legge 207/2008 ha rimesso in gioco questo assunto diversificando a seconda se si tratta di prima liquidazione o meno della prestazione sulla quale deve essere effettuata la verifica reddituale (vedere circolare Inps n. 126 del 24.9.2010). 

A seguito del suddetto intervento allorché viene liquidata per la prima volta la prestazio­ne si fa riferimento solo ai red­diti dell’anno in corso. Esem­pio: se la prestazione collegata al reddito viene chiesta nel 2022 i redditi da verificare sono quelli relativi all’anno 2022 (anche in via presuntiva).

Ma negli anni successivi c’è un distinguo importantissimo:

1) se la persona è titolare di una prestazione pensionistica, di una rendita o di ogni altro trattamento periodico considerato nel Casellario Centrale dei pensionati si continua a fare riferimento al relativo reddito derivante dal suddetto trattamento nello stesso anno;

2) se la persona ha redditi diversi dalla pen­sione si controllano quelli del­l’anno precedente. 

In sintesi si deve tener conto del reddito dell’anno in corso in caso:

  1. a) di prima liquidazione di una “prestazione base” collegata al reddito (ad esempio assegno sociale, invalidità civile) o di prima concessione di beneficio economico collegato ad una prestazione di base (ad esempio integrazione al minimo, maggiorazione sociale, ecc…);
  2. b) si tiene conto dell’importo dell’anno in corso anche quando il reddito sia costituito da pensione(es. si tratta di una ulteriore pensione del soggetto titolare della rilevanza da verificare, come ad esempio una pensione ai superstiti in aggiunta alla diretta, o anche del reddito da pensione percepita dal coniuge o da altro familiare tenuto alla dichiarazione reddituale in quanto influente sul soggetto sottoposto a verifica).

In tutti gli altri casi rileva il reddito dell’anno precedente.

Si rammenta che per quanto riguarda il cumulo dei redditi da lavoro con l’assegno ordinario d’invalidità si guarda sempre al reddito dell’anno in corso alla data di erogazione della prestazione mentre per la concessione dell’assegno al nucleo familiare o dell’assegno familiare (ANF e AF) si guardano i redditi conseguiti da tutti i componenti del nucleo nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno con valore per la corresponsione dell’assegno sino al 30 giugno dell’anno successivo.

Ove questa comunicazione non venga effettuata, cioè non venga presentato il Red riferito all’anno, la prestazione collegata al reddito sarà sospesa nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa.

Esempio:

Se il termine ultimo stabilito dall’Istituto per la presentazione da parte dei cittadini delle dichiarazioni reddituali della Campagna RED ordinaria 2020, per la presentazione della dichiarazione reddituale dell’anno 2019, è il 31 marzo 2021, in  caso  di   mancata comunicazione entro detto termine,  l’Istituto, darà applicazione a quanto previsto dal comma 10-bis dell’art. 35, del D.L. 207/2008, introdotto dall’art. 13, comma 6) lettera c) del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 122/2010, sospendendo la prestazione.

Se entro 60 giorni dalla sospensione della prestazione non si provvede ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali, la prestazione medesima viene revocata e si provvederà al recupero delle somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa.

Qui di seguito si riporta quanto stabilito dalla norma (circolare dell’Inps n. 195 del 30.11.2015, premessa):

– L’articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ha modificato l’art. 35 del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma 10 bis, che così dispone:

“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all’Amministrazione   finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione  dei   dati   reddituali   agli   Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l’anno in corso”.

 

 

 

Di |2022-04-14T08:56:00+00:00Aprile 14th, 2022|Caf, fiscale, News, patronato, previdenza|0 Commenti

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