Com’è noto lo svolgimento di attività lavorativa o il possesso di altri redditi può provocare riduzioni della pensione spettante al coniuge del pensionato o del lavoratore defunto. Sia la pensione di reversibilità che la pensione indiretta sono di regola pari al 60% della pensione percepita dal defunto ma in presenza di redditi personali superiori a tre volte il trattamento minimo Inps la quota di prestazione erogata nei confronti del coniuge si riduce di una percentuale tanto piu’ elevata quanto maggiore è il reddito. Le soglie di riduzione sono fissate dall’articolo 1, comma 41 della legge Dini (legge 335/1995) e prevedono un abbattimento del 25, del 40 e del 50% della prestazione qualora il reddito del superstite splafoni rispettivamente tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo inps previsto per l’anno in corso moltiplicato per tredici mensilità.

I redditi da prendere in considerazione sono i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata (Circolare Inps 38/1996). In ogni caso dal reddito va esclusa sia la pensione ai superstiti oggetto della verifica sia eventuali altre pensioni ai superstiti (anche a carico di stato estero).

A seguito della morte del titolare della pensione occorre ricordare peraltro che, l’art. 1, co. 303 e seguenti della legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), ha introdotto alcune importanti novità in materia. A partire dal 1° gennaio 2015 il medico che accerta il decesso ha l’obbligo, entro 48 ore dall’evento, di trasmettere all’Inps per via telematica on line il certificato di accertamento della avvenuta morte. Il versamento da parte dell’Inps delle prestazioni in denaro per il periodo successivo alla morte dell’avente diritto su un conto corrente bancario o presso un istituto postale è effettuato con riserva. La banca e la Società Poste Italiane Spa sono tenute alla loro restituzione all’Inps se corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. Tale obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente, né l’istituto bancario o la Società Poste possono utilizzare detti importi per l’estinzione dei propri crediti.