L’Inps, con proprio messaggio Hermes n. 1449 del 31.3.2022,  precisa che l’ISTAT ha comunicato il tasso annuo di capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi relativamente all’anno 2021.

Il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2021, è risultato pari a -0,000215 e, pertanto, sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 5 comma 1 del decreto legge 65/2015, il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo relativamente all’anno 2021 è pari a 1,000000.

Il predetto tasso annuo ha effetto per le pensioni da liquidare con decorrenza nell’anno 2022 e si applica al montante accumulato alla fine dell’anno 2020.

Qui di seguito, si riporta la tabella delle rivalutazioni annue del montante contributivo per le pensioni con decorrenza nell’anno 2022.

Montante maturato al Coefficiente

31 dicembre 1996 1,055871
31 dicembre 1997 1,053597
31 dicembre 1998 1,056503
31 dicembre 1999 1,051781
31 dicembre 2000 1,047781

31 dicembre 2001 1,043698
31 dicembre 2002 1,041614
31 dicembre 2003 1,039272

31 dicembre 2004 1,040506
31 dicembre 2005 1,035386
31 dicembre 2006 1,033937
31 dicembre 2007 1,034625
31 dicembre 2008 1,033201
31 dicembre 2009 1,017935
31 dicembre 2010 1,016165
31 dicembre 2011 1,011344
31 dicembre 2012 1,001643
31 dicembre 2013 1,000000
31 dicembre 2014 1,005058
31 dicembre 2015 1,004684
31 dicembre 2016 1,005205
31 dicembre 2017 1,013478
31 dicembre 2018 1,018254
31 dicembre 2019 1,019199
31 dicembre 2020 1,000000

 

Per le pensioni con decorrenza 2022, al montante, così determinato, deve essere aggiunta la contribuzione relativa all’anno 2021 e all’anno 2022, anteriore alla decorrenza della pensione.

 

Inoltre si comunicano:

  • i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi con decorrenza nell’anno 2022; i coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (foglio 1 dell’allegato) che alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 (foglio 2 dell’allegato);
  • i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell’anno 2022 da utilizzare per il calcolo delle quote di pensione dei soli lavoratori delle gestioni di spettacolo e sportivi professionisti relativi alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 .