L’Inps, con la circolare n. 39 del 10.3.2022,fornisce le prime indicazioni operative sulla disciplina della nuova prestazione assistenziale e le istruzioni necessarie alla presentazione e alla gestione delle domande, nonché sulle modalità di erogazione del beneficio, sul decreto del 12 ottobre 2021, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 285 del 30 novembre 2021, che hanno dettate le disposizioni attuative dell’articolo 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), e che prevede un contributo per i genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali, con figli a carico con disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento. Il decreto interministeriale citato disciplina i criteri per l’individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione della misura.

Il beneficio spetta al genitore (padre o madre) disoccupato (cioè privo di redditi o con redditi da lavoro dipendente non superiore ad € 8.145,00 che scendono ad € 4.800,00 se autonomo), o monoreddito (cioè che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale), che faccia parte di un nucleo familiare monoparentale (cioè un nucleo familiare in cui non sia presente l’altro genitore con uno o più figli disabili anche maggiorenni). L’Inps spiega che nel computo del reddito non rilevano i trattamenti assistenziali (es. invalidità civile) né il reddito derivante dalla prima casa.

La domanda per ottenere il contributo mensile in favore di uno dei genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico, può essere presentata dal genitore che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 12 ottobre 2021, risulti in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
a) sia residente in Italia;
b) disponga di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità
non superiore a 3.000 euro. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE viene calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio (c.d. ISEE minorenni);
c) sia disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale;
d) sia parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

Il requisito di cui alla lettera a)riguarda i genitori residenti nel territorio italiano che siano cittadini italiani o comunitari oppure, in caso di cittadini di uno Stato extracomunitario, che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno. Per questi ultimi la norma non prevede una durata minima di permanenza.

Limitatamente alla lettera b), nel caso di nuclei familiari con figli minori, è necessario il possesso di un ISEE per la richiesta di prestazioni per i minorenni in corso di validità.

Con riferimento alla lettera c), per la valutazione del reddito del genitore disoccupato o monoreddito non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali e si
prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione.

Relativamente a quanto previsto al punto d):

– sono considerati a carico i figli fino al compimento dei 24 anni se hanno un reddito non superiore a 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni se hanno un reddito non superiore a
2.840,51 euro (art. 1, comma 1, lettera c), del decreto interministeriale);
– il genitore richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio che abbia una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento. Pertanto, il genitore e il figlio con disabilità, al momento della presentazione della domanda, devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune italiano (cfr. l’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.
223, che reca la definizione di “Famiglia anagrafica”). Inoltre, nel caso dei “nuclei familiari monoparentali”, l’eventuale altro genitore non deve fare parte del nucleo familiare ordinario ai
fini ISEE del richiedente il beneficio.

Per gli anni 2021 e 2022 sarà possibile presentare la domanda a partire dal 1° febbraio 2022 fino al 31 marzo 2022. Se espressamente richiesto dal genitore, le domande presentate avranno valenza per entrambi gli anni di competenza 2021 e 2022 e la verifica del diritto alla prestazione per gli anni 2021 e 2022 sarà effettuata sulla base dei requisiti posseduti al momento della domanda.
Trascorso il termine assegnato per la presentazione delle domande, tutte quelle pervenute entro il termine del 31 marzo 2022 verranno istruite e saranno valutate, distintamente, per
ciascun anno di riferimento 2021 e 2022, nei limiti di spesa previsti, secondo i criteri di priorità indicati nel citato decreto interministeriale.

Per il 2023, invece, occorre una nuova domanda tra il 1° febbraio ed il 31 marzo 2023 (con nuovo ISEE).

La misura del beneficio è graduata in funzione del numero di figli disabili a carico (sono irrilevanti eventuali altri figli normodotati): se è uno spettano € 150 mensili; se sono due spettano  300 mensili; se sono tre o più spettano € 500 mensili.

L’importo, esente dal prelievo fiscale, è erogato mensilmente dalla mensilità di gennaio per l’intera annualità ed è cumulabile, peraltro, con il reddito di cittadinanza.

Nel caso di temporaneo ricovero del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.

L’erogazione del contributo si interrompe in caso di decadenza per la perdita di uno dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale.

Si decade al beneficio, in particolare, al verificarsi dei seguenti eventi:

  • decesso del figlio;
  • decesso del richiedente;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento del figlio a terzi.

Le cause di decadenza dovranno obbligatoriamente essere comunicate all’INPS entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita di uno solo dei citati requisiti o è avvenuto uno degli eventi sopra descritti. Accertata la perdita del requisito, l’INPS provvederà alla revoca immediata del contributo, fermo restando l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite e le sanzioni previste a legislazione vigente.

L’Inps comunica che con successivo messaggio saranno indicate le modalità di comunicazione dei descritti eventi che sono causa di decadenza o di sospensione del contributo.

L’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale del 12 ottobre 2021 stabilisce che il contributo in parola non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2039%20del%2010-03-2022.htm