Al via la presentazione delle domande per la fruizione del buono nido nel 2022. A comunicarlo è l’Inps nel messaggio n. 925/2022 nel quale informa che è stata rilasciata la procedura di acquisizione delle istanze da parte dei genitori.

La misura, come noto, dal 1° gennaio 2020 consiste nell’erogazione di un beneficio economico annuo pari a 1.500 euro (136,37 euro al mese) per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro (o sprovvisti di ISEE valido); di 2.500 euro annui  (227,27 euro al mese) per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro; e di 3.000 euro annui (272,72 euro al mese) per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro. Non essendo stata abrogata dall’assegno unico può essere fruita anche nel 2022.

Attestazione ISEE

L’Inps spiega che per attivare il beneficio nella misura maggiorata (3mila o 2.500 euro annui) il richiedente dovrà risultare in possesso di un’attestazione ISEE valida (cioè senza omissioni e/o difformità) al momento della domanda. In caso contrario l’Istituto erogherà il contributo nella misura minima (1.500 euro annui, 136,37€ mensili) nelle more della presentazione o della regolarizzazione della DSU.

A tal fine occorre distinguere: se al momento della domanda non è presente alcuna DSU, la corresponsione dell’integrazione (ove la DSU venga presentata successivamente alla domanda e attesti un ISEE non superiore a 40.000 euro) potrà essere riconosciuta solo a partire dal mese in cui viene presentata la DSU (dunque senza effetti retroattivi); se al momento della domanda l’ISEE era stato rilasciato con omissioni e/o difformità la successiva regolarizzazione consentirà di recuperare l’integrazione (eventualmente spettante per l’attestazione di un ISEE non superiore a 40.000 euro) con effetti retroattivi, dal momento della presentazione della domanda (nei limiti ovviamente della somma sostenuta per la fruizione dell’asilo).

Il beneficio può anche essere fruito al fine di favorire l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche. Questa forma di erogazione presuppone un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

In tal caso l’importo viene erogato dall’INPS in unica soluzione negli importi di 3.000, 2.500 e 1.500 euro a seconda della presenza, al momento della domanda, di una valida attestazione ISEE nelle soglie già menzionate. Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, il bonus verrà pagato nella misura minima, pari a 1.500 euro.

Si rammenta che il contributo per l’asilo nido viene erogato previa indicazione delle mensilità per le quali si intende ottenere il beneficio relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre. Il rimborso avviene esclusivamente dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo servizi integrativi come ad esempio ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, etc.) nei limiti della spesa sostenuta. Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda devono essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1° aprile 2023. Quest’anno, inoltre, c’è una novità: il genitore al momento dell’allegazione della retta potrà autocertificare la spesa sostenuta velocizzando così l’istruttoria ed i pagamenti.