L’Inps, con la circolare n. 23 del 9.2.2022, illustra la nuova disciplina sull’assegno unico universale, che entrerà in vigore dal 1° marzo 2022.

Per prima cosa, si precisa che per i figli nati entro il 31 Dicembre 2021 è possibile percepire, insieme all’assegno unico, anche il bonus bebè e per le nascite entro il 28 febbraio 2022, spetterà il premio alla nascita di euro 800,00.

I beneficiari dell’assegno unico universale sono i nuclei familiari con figli a carico fino al compimento dei 21 anni, a determinate condizione e senza limiti di età in presenza di disabilità.

Il riconoscimento avviene quindi per:

  • per ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza);
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
    • alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
    • a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico (di cui al Capo III del D.lgs 17 ottobre 2005, n. 226);
    • a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
    • a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di “Tecnico superiore” di 5º livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
    • a un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento (decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270).
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

 

Il beneficio spetta altresì in caso di titolari di un contratto di apprendistato, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di tirocinio che rispetti le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” del 25 maggio 2017, adottate nell’ambito dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Il richiedente l’assegno, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio deve congiuntamente essere in possesso dei requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, così come previsto dall’articolo 3 del dlgs n. 230 del 2021.

L’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 230 del 2021 stabilisce che il richiedente debba “essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di  soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”.

Quindi i potenziali beneficiari della misura sono inclusi anche:

– gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);

– i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);

– i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;

– i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

Con riferimento ai “familiari” di cittadini dell’Unione europea (UE), sono inclusi nella disciplina dell’assegno unico e universale, i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (cfr. gli artt. 10 e 17 del D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30). Sono inoltre inclusi nel beneficio i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (cfr. gli articoli 29 e 30 del T.U.).

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 230/2021, il richiedente deve essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia.

Al riguardo, si fa rinvio a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), secondo cui “soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato”. Al riguardo, si precisa che la locuzione “pagamento dell’imposta sul reddito in Italia” deve essere intesa con riferimento a un’imposta dovuta al lordo degli oneri deducibili (ai sensi dell’art. 10 del TUIR) e delle detrazioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo TUIR ed è verificata anche nei casi di esclusione o esenzione dal pagamento dell’imposta previsti dall’ordinamento.

Per la residenza ed il domicilio, la valutazione in merito alla eventuale applicabilità alla nuova misura di accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall’Italia in tema di sicurezza sociale, nonché delle regole dettate dal regolamento (CE) n. 883/2004 sono attualmente oggetto di un approfondimento specifico da parte dell’Istituto e, pertanto, la disciplina del nuovo assegno unico e universale al momento trova applicazione limitatamente ai richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE.

L’assegno unico universale spetta secondo misure decrescenti in funzione dell’ISEE del nucleo familiare con un minimo di 50 euro al mese per ciascun figlio minore e 25 euro per i maggiorenni. Sono previste delle maggiorazioni per i disabili, figli successivi al secondo e per i genitori entrambi titolari di redditi da lavoro.

L’Inps precisa che la disabilità che dà diritto alla maggiorazione dell’assegno per i figli maggiorenni sino a 21 anni (80 euro mensili) e alla corresponsione dell’assegno dai 21 anni in su,  è quella di grado almeno medio (es. invalidi civili oltre il 66% o titolari di assegno ordinario d’invalidità). Inoltre per la maggiorazione prevista in favore dei genitori entrambi titolari di reddito da lavoro (30 euro) rilevano sia i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa in possesso al momento della domanda.

Questo significa che la maggiorazione spetta anche se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro è pensionato oppure titolare di una prestazione di disoccupazione indennizzata (es. NASpI) o percepisca redditi da lavoro autonomo. A prescindere dall’entità degli stessi.

La domanda va presentata da uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, dall’affidatario ovvero da un tutore nell’interesse esclusivo del tutelato. Se nel nucleo familiare sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori. Sono confermate le modalità di accredito della prestazione: interamente al genitore richiedente oppure ripartito al 50% con l’altro genitore.

L’assegno viene calcolato sulla base dell’ISEE presente al momento della domanda e verrà poi conguagliato a gennaio/febbraio dell’anno successivo sulla base dell’ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente. E’ possibile anche presentare la domanda senza ISEE ottenendo l’importo minimo e poi ottenere l’adeguamento sulla base dell’ISEE dal mese di presentazione dell’ISEE. A questa regola c’è una eccezione: la presentazione dell’ISEE avviene entro il 30 giugno l’adeguamento spetta con effetto retroattivo dal mese di decorrenza dell’assegno.

Inoltre se l’ISEE reca omissioni/difformità l’assegno viene messo comunque in pagamento ed entro fine anno l’utente dovrà regolarizzarlo.

In assenza l’Istituto procederà al recupero dell’importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di ISEE.

Come è noto aia il premio alla nascita e sia il bonus bebè sono state abrogate, con le eccezioni già evidenziate in epigrafe.

Inoltre, sempre da marzo 2022, le detrazioni per figli a carico spetteranno solo per i figli di età pari o superiore a 21 anni (cumulabili con l’assegno unico nel caso di disabili).

In tal caso i titolari di pensioni o di altri trattamenti di cui INPS è sostituto d’imposta dovranno presentare una nuova domanda di detrazioni a  partire dal mese di aprile 2022.

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