Conguagli in arrivo dal prossimo anno per tutti i pensionati italiani. Rispetto alla rivalutazione provvisoria dell’1,7% scattata dal 1° gennaio 2022 (in realtà 1,6% ma l’Inps provvederà ad un conguaglio nei prossimi mesi) l’Istat, infatti, ha certificato che l’inflazione nell’anno 2021 si è attestata definitivamente all’1,9%. Di conseguenza i pensionati riceveranno quest’anno una pensione di importo inferiore rispetto al dovuto salvo adeguamento e conguaglio che arriverà solo il prossimo 1° gennaio 2023. E’ quanto emerge dalla Circolare Inps n. 15/2022 che, come ogni anno, fissa i minimali e massimali utili per il calcolo delle contribuzioni dovute ai fini previdenziali e assistenziali.

Tasso definitivo a + 1,9%

L’applicazione della rivalutazione, come noto, avviene ad inizio di ogni anno in via provvisoria rispetto all’inflazione dell’anno uscente ed in via definitiva rispetto a quella dell’anno precedente sulla base dei valori indicati in un decreto del ministero dell’economia adottato alla fine di ciascun anno. Quest’anno il decreto ministeriale 17 novembre 2021 ha fissato il tasso provvisorio, relativo ai primi 9 mesi del 2021, in misura pari allo 1,7%. L’Istat, tuttavia, ha certificato che l’inflazione è continuata a salire nell’ultimo trimestre del 2021 attestandosi ad un definitivo + 1,9%.

Se per l’aggiornamento delle pensioni occorre attendere, il coefficiente ISTAT del 1,9% va già utilizzato per fissare i minimali e i massimali dovuti dai datori di lavoro per il versamento dei contributi. In particolare nel 2022 il minimale giornaliero da assoggettare a contributi sale a 49,91€, pari al 9,5% di 525,38 euro, il nuovo minimo di pensione nel FPLD. Lo stipendio minimo contributivo mensile (minimale giornaliero per 26) risulta quindi pari a 1.297,66 euro. Sale a 27,73€ il minimo giornaliero delle retribuzioni convenzionali e a 7,49€ il minimale orario per i lavoratori dipendenti in regime di part time (40 ore settimanali).

E’ aggiornato anche il massimale annuo per i nuovi assicurati dal 1° gennaio 1996 (cioè per i cd. contributivi puri) o per quelli che optano alla pensione contributiva. Nel 2022 non si pagano contributi sulle somme che eccedono i 105.014,00 euro annui. Il contributo aggiuntivo dell’1% a carico del lavoratore ai sensi dell’art. 3-ter legge n. 438/1992 si applica, invece, sulla retribuzione eccedente i 48.279€ che diventa la prima fascia di retribuzione pensionabile. Sono aggiornati, inoltre, anche i valori di retribuzione oltre i quali i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti sono tenuti a versare il contributo di solidarieta’.

E’ aggiornato, infine, il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario per assistere un familiare con handicap e dei relativi contributi obbligatori a carico dell’amministrazione pubblica. L’Inps comunica che il valore quest’anno non può eccedere i 49.664,00 euro.