L’Inps, la circolare n. 3 del 4.1.2022 https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13666 – fornisce le istruzioni amministrative in ordine alle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL. Il comma 223 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 ha infatti introdotto – attraverso l’integrazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – novità di rilievo in ordine alla prestazione di disoccupazione DIS-COLL, prevedendo una diversa decorrenza di applicazione del meccanismo di riduzione della prestazione (c.d. décalage), l’ampliamento della durata massima della prestazione, una diversa modalità di calcolo della durata stessa e il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione. La medesima disposizione prevede altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio destinatari della DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione NASpI.
Meccanismo di riduzione della DIS-COLL
L’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 2015 prevede che l’indennità di disoccupazione DIS-COLL è ridotta in misura pari al tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione).
Il comma 223 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 ha introdotto, dopo il comma 15-quater dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il comma 15-quinquies che, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, prevede che la DIS-COLL si riduca del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione.
Durata della DIS-COLL per le cessazioni a partire del 1° gennaio 2022
L’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nel dettare la modalità di determinazione della durata della prestazione DIS-COLL, stabilisce che la DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno civile (cfr. il comma 15-bis del medesimo articolo) precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi.
L’articolo 15, comma 15-quinquies – introdotto dal comma 223 dell’articolo 1 della citata legge di Bilancio 2022 – innova la modalità di determinazione della durata della prestazione di cui al comma 6 dell’articolo 15 sopra richiamato, prevedendo che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL sia corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento e che ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
Questa modalità differente di calcolo trova applicazione per le cessazioni intervenute dal 1° gennaio 2022.
Quindi la richiamata disposizione di cui al comma 15-quinquies introduce una diversa previsione in ordine alla durata massima della prestazione DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione verificatisi con decorrenza 1° gennaio 2022, disponendo che la prestazione non può superare la durata massima di 12 mesi .
Per la disciplina della prestazione DIS-COLL trovano applicazione – salvo le novità legislative di cui alla presente circolare – tutte le disposizioni normative, nonché le circolari attuative dell’Istituto in materia di DIS-COLL.
Riconoscimento della contribuzione figurativa
L’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015 dispone che per i periodi di fruizione della prestazione DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.
In applicazione della disposizione di cui all’articolo 15, comma 15-quinquies, del decreto legislativo n. 22 del 2015 – introdotto dal comma 223 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 – per i periodi di fruizione dell’indennità DIS-COLL percepita a seguito di eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 2015, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità per l’anno in corso.
Ad esempio, assumendo che l’importo massimo mensile dell’indennità DIS-COLL per l’anno 2022 sia pari a 1.335,40 euro, la predetta contribuzione figurativa per l’anno 2022 è riconosciuta solo entro il limite di retribuzione di 1.869,56 euro (1.335,40 euro per 1,4 = 1.869,56 euro).
Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’indennità DIS-COLL è computato ai fini dell’anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici.
Si precisa che la contribuzione figurativa non è invece riconosciuta sulle prestazioni DIS-COLL erogate per le cessazioni involontarie intervenute fino alla data del 31 dicembre 2021.
Nuova aliquota contributiva
L’articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015 – come integrato dall’articolo 1, comma 223, della legge di Bilancio 2022 – al comma 15-quinquies ha altresì disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la prestazione DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui all’articolo 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015 (non destinatari della prestazione DIS-COLL), è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione di disoccupazione NASpI.