Il congedo obbligatorio di 10 giorni per i padri lavoratori dipendenti diventa strutturale. Lo prevede un passaggio della legge di bilancio per il 2022 che rende permanente, a decorrere dal 2022, la misura in scadenza a fine anno. Inoltre viene confermato che il padre potrà astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Come noto il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotto in via sperimentale dall’art. 4, c. 24, lett. a), della L. n. 92/2012, è stato oggetto di successive proroghe, da ultima quella disposta per il 2021 che ne ha anche elevato la durata a dieci giorni.

Il congedo – che deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore – originariamente ha avuto una durata di 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016), che poi è salita a 4 giorni nel 2018 (elevabile a 5 in sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante), a 5 giorni per il 2019 (elevabili a 6 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante), a 7 giorni nel 2020 (elevabili ad otto in sostituzione della madre  in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima) a seguito dell’articolo 1, co. 342 della legge 160/2019 e a 10 giorni nel 2021 dall’articolo 1, co. 363 della legge n. 178/2020 (elevabili ad undici sempre in sostituzione della madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria).

Con la legge di bilancio 2022 viene confermata in via permanente dal 1° gennaio 2022 la disciplina attuale che concede un congedo di paternità pari a 10 giorni e pure la facoltà secondo cui il padre possa astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima (quindi per un totale massimo di 11 giorni). L’adeguamento, peraltro, è richiesto dalla direttiva europea 2019/1158 che impone il riconoscimento agli Stati Membri per i padri lavoratori dipendenti un minimo di dieci giorni di congedo in occasione della nascita di un figlio.

Dalla disposizione sono esclusi i padri lavoratori autonomi dipendenti pubblici mancando per questi ultimi il relativo provvedimento attuativo previsto dall’art. 1, c. 8, della L. 92/2012 che ne subordina l’operatività all’approvazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione.