Un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto fisco lavoro (dl n. 146/2021) prevede che l’assegno mensile erogato nei confronti degli invalidi civili parziali, con una invalidità tra il 74 e il 99%,  torna cumulabile con i redditi da lavoro dipendente.

E’ stato approvato durante l’esame in Senato con l’obiettivo di superare l’orientamento seguito da alcune sentenze della Corte di Cassazione fatto proprio recentemente dall’INPS , l’emendamento reca una norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo) riguardante i requisiti per l’attribuzione dell’assegno mensile riconosciuto agli invalidi civili parziali dall’articolo 13 della legge n. 188/1971 (287 euro al mese).

La stessa  chiarisce che il requisito dell’inattività lavorativa si intende in ogni caso soddisfatto qualora il reddito derivante dall’eventuale attività lavorativa del soggetto non determini il superamento del limite di reddito previsto per il riconoscimento del trattamento medesimo di invalidità civile parziale, cioè € 4.931,29 annui (2021).