Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all’articolo 8, comma 4, stabilisce il riconoscimento ai beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc), che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, il beneficio addizionale in unica soluzione pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono state stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e il Ministro dello Sviluppo economico, del 12 febbraio 2021. Il beneficio addizionale è volto a favorire percorsi di lavoro autonomo e di autoimprenditorialità dei soggetti beneficiari di Rdc ed è riconosciuto dall’INPS previa richiesta tramite il nuovo modello “Com Esteso”, reso disponibile telematicamente dall’Istituto.
Quindi l’Inps, con la circolare n. 175 del 22.11.2021, illustra la disciplina recata dalle citate disposizioni normative, nonché le modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del Reddito di cittadinanza del beneficio addizionale.
Il beneficio è rivolto a coloro i quali risultino, al momento della domanda, componenti di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di Rdc in corso di erogazione.
Possono farne richiesta non solo il richiedente il Reddito di Cittadinanza, ma anche i soggetti già beneficiari di Rdc ricompresi nel nucleo familiare in qualità di meri componenti, a esclusione del genitore non coniugato e non convivente nel nucleo.
Per il riconoscimento i richiedenti devono aver avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
L’Inps precisa, inoltre, che presupposto indispensabile è che l’attività lavorativa autonoma non cessi prima dei 12 mesi, altrimenti si incorre nella revoca del beneficio, con la conseguenza di trasformare in indebito le somme già eventualmente percepite, a titolo di beneficio addizionale.
Infine, l’Istituto avverte che, poiché il sussidio è riconosciuto sulla base dei requisiti auto dichiarati e delle informazioni disponibili negli archivi dell’Istituto, nonché in quelli delle Amministrazioni collegate, provvederà a verificare preliminarmente la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente.