L’Inps, con il messaggio n. 4131 del 24.11.2021, ribadisce che per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 viene,  in base all’articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), il termine per il relativo pagamento senza l’applicazione di ulteriori somme aggiuntive. Prima di tale termine, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

In merito a ciò, l’Istituto ha ritenuto di interessare il Ministero dell’Economia e delle finanze e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al fine di acquisire un parere sulla portata applicativa della norma.

Entrambi i Ministeri hanno confermato la lettura della norma proposta dall’Istituto osservando che “la riscossione delle somme di cui all’articolo 30 del dl 78/2010 ricade, quale attività gestionale avente ad oggetto contributi previdenziali, nella esclusiva competenza del predetto Istituto” e specificando, sulla base di questa premessa e stante il tenore letterale dell’articolo 2 del decreto legge n. 146/2021, che “la disposizione in questione debba essere riferita alla sola attività di notifica delle cartelle di pagamento svolta dall’agente della riscossione”.

Ne consegue che per gli avvisi di addebito di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010 , per intenderci l’attività di riscossione dei contributi previdenziali, resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica, previsto dall’articolo 25, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento di quanto richiesto nel medesimo avviso.