Rinnovata la facoltà per i percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per il 2021, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa.

Lo chiarisce l’INPS nel messaggio n. 4079/2021 in cui spiega che la facoltà prevista originariamente dall’articolo 94 del dl n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020 (cd. decreto rilancio) è stata riproposta dall’articolo 68, co. 15-septies del dl n. 73/2021 convertito con legge n. 106/2021 (cd. decreto sostegni bis) fino al 31 dicembre 2021 e, ove lo stato di emergenza fosse successivo a tale data, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel conteggio, tuttavia, non si terrà conto della cifra e delle giornate cumulabili ai sensi dell’articolo 94 del DL 34/2020, quindi si terrà in considerazione esclusivamente la parte di reddito eccedente la somma di 2.000 euro e per i periodi eccedenti l’arco temporale massimo di durata dei contratti (30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30) stipulati con datori di lavoro del settore agricolo.

RdC

L’Inps non lo spiega ma la misura riguarda anche i titolari di reddito di cittadinanza. In tal caso, peraltro, il titolare viene dispensato pure dall’obbligo di comunicare all’INPS la variazione della condizione occupazionale a seguito dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente previsto dall’art. 3, c. 8, del D.L. 4/2019.

Per l’RdC, come noto, la percezione di un reddito di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare comporta che il maggior reddito da lavoro concorra alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera annualità.