Come è noto il nostro ordinamento, prevede a tutela dei soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa o patologie invalidanti diversi strumenti di tutela che traggono origine, per gli invalidi civili, dalla L.118/71 e per gli inabili con versamenti contributivi, dalla L.222/84. Si tratta in particolare della pensione di inabilita’ civile e dell’assegno mensile previsti per invalidi civili dalla legge 118/1971 e della pensione di inabilità o dell’assegno ordinario di invalidità (AOI) previsto dalla legge 222/1984 per chi ha dei versamenti contributivi (inabilità previdenziale). Queste prestazioni incumulabili tra loro, rispondono a logiche diverse: le prime hanno carattere assistenziale, slegate da un rapporto assicurativo spettano a tutti i soggetti a condizione che sussista un determinato requisito reddituale, le seconde sono fondate sul rapporto previdenziale con un ente assicuratore (di regola l’Inps), alimentate dai versamenti contributivi effettuati dall’assicurato non hanno vincoli di reddito.

Rientrano in questa categoria tutti i soggetti che hanno una menomazione congenita o acquisita, possono richiedere la pensione o l’assegno quali invalidi civili ai sensi della L.118/71. Tali prestazioni possono essere erogate a tutti i cittadini di età compresa tra i 18 e i 67 anni in presenza del riconoscimento di una percentuale di invalidità non inferiore al 74% e a condizione di avere redditi al di sotto di una certa soglia fissata annualmente (€ 16.982,49 per la pensione per l’anno 2021 e € 4.931,29 per l’assegno per l’anno 2021). L’importo delle provvidenze economiche è fisso rivalutato annualmente, per il 2021 l’importo dell’assegno di invalidità civile, nonché della pensione è di € 287,09.

E’ opportuno ricordare che la la Corte Costituzionale con sentenza n.152/2020 ha stabilito che le pensioni degli invalidi civili totali (quindi al 100% d’invalidità) devono essere adeguate al cd. “milione” (art.38 della L. 448/2001).

Diversa è l’inabilità lavorativa e l’assegno ordinario d’invalidità disciplinato dalla L.222/84 che prevede il riconoscimento di una pensione derivante da versamenti contributivi ed in presenza di uno stato d’invalidità. Per il conseguimento della prestazione è necessario che l’assicurato sia in uno stato di impossibilità assoluta e permanente a prestare qualsiasi attività lavorativa o riscontri una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale (requisito sanitario).

Queste prestazioni, riconosciute a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato nonchè ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Inps (commercianti, artigiani e coltivatori diretti) prescinde dall’età anagrafica e dal reddito tuttavia richiedono la presenza di un requisito contributivo: almeno 5 anni di versamenti contributivi di cui 3 nel quinquennio antecedente alla domanda amministrativa volta al conseguimento della prestazione.