L’Inps, con la circolare n. 159 del 28.10.2021, riconosce, contrariamente alle posizioni assunte precedentemente, la riliquidazione dell’indennità di buonuscita al personale militare in ausiliaria richiamato in servizio su domanda della Pubblica Amministrazione senza assegni.

Come si ricorderà il collocamento in ausiliaria per il personale militare avviene (per un periodo massimo di cinque anni):

  • a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età;
  • a domanda per: aspettativa a seguito di riduzione dei quadri o per il personale che abbia prestato servizio effettivo per almeno quaranta anni.

Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali possono richiedere al Ministero competente l’utilizzo del personale in ausiliaria nell’ambito della provincia di residenza e per incarichi adeguati al ruolo ed al grado rivestito. Il richiamo in servizio può essere disposto “con o senza assegni”.  Si definisce  richiamo “senza assegni” quando il trattamento pensionistico in godimento al militare (comprensivo dell’indennità di ausiliaria) non viene sospeso (e quindi non vengono erogati emolumenti aggiuntivi all’interessato).

In questo caso l’Istituto aveva previsto la riliquidazione del trattamento di buonuscita in quanto riteneva che anche il servizio prestato dal personale militare richiamato in servizio senza oneri (o senza assegno) dovesse considerarsi utile ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita a condizione che  l’Amministrazione di appartenenza avesse versato il contributo “Opera di Previdenza” (pari al 9,6% della retribuzione imponibile TFS di cui il 7,10% a carico della PA ed il restante 2,5% a carico dell’iscritto).

Successivamente il Ministero del Lavoro aveva escluso tale possibilità in quanto l’aveva ritenuta applicabile al solo personale richiamato in servizio con assegni (vedi messaggio INPS n. 341/2018).

Lo stesso Ministero con il parere n. 22028 del 15 dicembre 2020, fornisce una diversa interpretazione e, questa volta, riconosce che anche i periodi di richiamo senza assegni formano oggetto di riliquidazione ai fini del TFS. L’INPS alla luce del parere ministeriale fornisce alle proprie strutture le disposizioni per procedere alla riliquidazione di trattamenti di fine servizio nei confronti di tutti i Corpi militari, il cui personale è collocato in ausiliaria e viene richiamato a domanda senza assegni per lo svolgimento di attività a favore della propria o di altre Amministrazioni pubbliche.

In tal caso, la base di calcolo del TFS, è costituita dalle voci della retribuzione utile ai fini del TFS che gli interessati avrebbero maturato in attività di servizio e non quello effettivamente percepito (pensione). L’amministrazione di appartenenza dovrà determinare il contributo previdenziale del 9,60% sul trattamento economico “virtuale” previsto per il personale in attività di servizio, compresi gli eventuali miglioramenti economici. Le sedi territoriali dell’INPS dovranno verificare che detto contributo sia stato regolarmente versato dalle amministrazioni.

A tal proposito si ricorda che i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici sono finanziati dalle amministrazioni e dai lavoratori. Nel caso specifico il TFS del personale statale è alimentato da una quota di retribuzione pari al 9,60% di cui il 7,10% a carico dell’amministrazione ed il 2,50% del lavoratore.