I chiarimenti in un documento dell’INPS che recepisce le modifiche apportate dal dl n. 73/2021 a partire dal 1° luglio 2021. Basteranno 90 giorni di contributi per coprire l’annualità di contribuzione e se il reddito è inferiore a 26mila euro il periodo mancante sarà colmato dallo stato.
Più facile il raggiungimento dei contributi necessari per la pensione ai lavoratori che svolgono attività artistiche direttamente connesse con il settore dello spettacolo (es. attori, musicisti, cantanti, ballerini eccetera) e cioè che sono iscritti al cd. gruppo a).
A partire dal 1° luglio 2021 per coprire l’annualità bastano 90 giornate di contributi (anziché 120) dei quali un terzo (cioè 30) possono anche riferirsi ad attività non lavorativa svolta nel settore dello spettacolo (es. periodi di riscatto, contributi figurativi, periodi accreditati nel FPLD). E se il reddito annuo è inferiore a 26 mila euro i contributi giornalieri mancanti ai 90 vengono accreditati gratuitamente.
Lo rende noto l’INPS, tra l’altro, nella Circolare n. 163/2021 in cui illustra la portata normativa dell’articolo 66 del dl n. 73/2021 convertito con legge n. 106/2021 (cd. decreto sostegni bis) contenente la cd. Riforma della Previdenza dello Spettacolo.
La prima modifica riguarda la riduzione da 120 a 90 del numero di contributi giornalieri necessari a maturare l’annualità di contribuzione per i lavoratori inquadrati nel “gruppo A” vale a dire i soggetti che svolgono attività artistiche a tempo determinato, direttamente connesse con lo spettacolo (es. attori, orchestrali, ballerini eccetera). Dal 1° luglio 2021 l’annualità di contribuzione si raggiunge con 90 giornate di contributi anziché 120 ed il requisito è soddisfatto anche se 1/3 della contribuzione (cioè 30 giornate annue) siano riferite a contribuzione figurativa, volontaria, d’ufficio o da riscatto non correlato a periodi di attività lavorativa riconducibile al settore dello spettacolo, versata o accreditata al Fondo oppure a contribuzione delle gestioni previdenziali dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e o dei lavoratori agricoli autonomi (CD/CM).
A regime cambierà, quindi, il numero di contributi necessari a raggiungere il diritto alle prestazioni. Ad esempio se dal 1° gennaio 1993 al 30.6.2021 il diritto a pensione di vecchiaia si perfezionava con 2.400 contributi giornalieri (120*20), dal 1° luglio 2021 a regime occorreranno 1.800 (90*20) di cui almeno 1.200 (2/3*1800) riconducibili ad attività lavorativa svolta nel settore dello spettacolo. Restano invariati i criteri secondo cui la contribuzione eccedente quella necessaria per l’accredito dell’annualità viene portata a scomputo del requisito contributivo.
Ricongiunzioni
Inoltre per il gruppo A – ad eccezione del trattamento di vecchiaia anticipato per ballerini/tersicorei e coreografi e per i trattamenti di invalidità specifica – è possibile maturare il diritto alle prestazioni anche se non tutta la contribuzione è afferente ad attività lavorative nel settore dello spettacolo. Infatti se sino al 30 giugno 2021 i soggetti non potevano valorizzare, ai fini del diritto a pensione, la contribuzione figurativa o da riscatto o quella accreditata nel FPLD e o nel fondo CDM dal 1° luglio 2021 è sufficiente la presenza di almeno 2/3 di contribuzione afferente a prestazioni lavorative svolte nel campo dello spettacolo. A tale fine, spiega l’INPS, rileva tutta la contribuzione versata o accreditata alla data di presentazione della domanda di pensione avente decorrenza non anteriore al 1° agosto 2021.
Viene rafforzata la contribuzione d’ufficio consentendo agli iscritti al gruppo A di raggiungere l’annualità di contribuzione (cioè 90 contributi giornalieri) a condizione che la retribuzione complessiva annua, considerando le sole attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS, non risulti superiore a 4 volte l’importo del trattamento minimo INPS (cioè circa 26.676 euro annui). L’accredito, spiega l’INPS, riguarda i trattamenti di pensione con decorrenza dal 1° agosto 2021, i contributi d’ufficio sono riconosciuti ai soli fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni e le anzianità contributive interessate sono quelle maturate dal 1° luglio 2021. Il beneficio della contribuzione d’ufficio è riconosciuto per un numero di anni non superiore a 10.
Inoltre, per il solo gruppo attori cinematografici e audiovisivi (cod. 022) si prevede l’accreditamento di un’ulteriore giornata, fino a concorrenza di 90 contributi giornalieri annui complessivi, per ogni giornata contributiva versata (a prescindere dal reddito) utile ai soli fini del diritto.