Semplificati i requisiti per l’accesso alla Naspi. Con riferimento agli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° gennaio 2022 non sarà più richiesto il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo e la riduzione del trattamento (3% al mese) scatterà dal primo giorno del sesto mese (anziché dal 1° giorno del quarto mese) di fruizione. Lo stabilisce il disegno di legge di bilancio che modifica in modo profondo anche la disciplina dell’indennità di disoccupazione per i collaboratori iscritti alla gestione separata (cd. dis-coll).

Stop alle 30 giornate di lavoro effettivo

Ad oggi la Naspi è riconosciuta ai lavoratori che hanno perduto involontariamente l’occupazione e che presentino congiuntamente questi requisiti: a) siano in stato di disoccupazione; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione, almeno 13 settimane di contributi; c) possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 il ddl di bilancio cancella definitivamente il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo.

Attualmente è previsto che l’importo della Naspi si riduca del 3% ogni mese a decorrere dal quarto mese di fruizione (sino a fine anno, tuttavia, il meccanismo è stato sospeso dalla normativa anticovid). Il disegno di legge di bilancio dispone che, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la Naspi si riduca del 3% ogni mese dal sesto mese di fruizione (quindi dal 151° giorno di godimento anziché dal 91° giorno). Se il beneficiario ha compiuto i 55 anni alla data di presentazione della domanda di Naspi la riduzione scatterà invece dal 1° giorno dell’ottavo mese di fruizione (cioè dal 211° giorno). Resta confermata la durata del trattamento pari alla metà delle settimane lavorate nel quadriennio anteriore la perdita involontaria dell’occupazione (quindi per un massimo di 24 mesi).

Dal 1° gennaio 2022 saranno destinatari della Naspi anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e consorzi (di cui alla legge n. 240/1984) che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o dei loro soci. Insieme alla Naspi è estesa a cooperative e loro consorzi l’obbligo di pagamento della relativa contribuzione.

Dis-Coll

Il disegno di legge di bilancio ridisegna profondamente anche la disoccupazione per i collaboratori iscritti alla gestione separata dell’INPS. Attualmente è previsto che l’importo della Dis-Coll si riduca del 3% ogni mese dal quarto mese di fruizione e che la durata della stessa sia pari alla metà della durata del contratto di collaborazione calcolato dal 1° gennaio dell’anno civile antecedente la cessazione del rapporto di collaborazione e il giorno di cessazione dal lavoro entro un massimo di sei mesi.

Contributi più cari

Infine con riferimento a collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, nonché di amministratori e sindaci aventi tutti diritto alla Dis-Coll, il disegno di legge di bilancio aumenta dal 1° gennaio 2022 l’aliquota contributiva dall’attuale 0,51% all’1,41% uguagliando quella dovuta per la Naspi.