Anche se l’importo è pari a zero l’assicurato dovrà sempre dichiararlo al momento della presentazione della domanda di disoccupazione.

Attività di lavoro autonomo

L’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015 prevede che il percettore della indennità NASpI che intraprende un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla quale ricava un reddito annuo inferiore al limite pari ad € 4.800 è tenuto ad effettuare all’INPS, entro un mese dall’avvio dell’attività medesima, la comunicazione del reddito annuo presunto; detta comunicazione è finalizzata alla riduzione della prestazione di disoccupazione in misura pari all’80 per cento del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro.

L’obbligo di dichiarazione sussiste oltre che all’ipotesi di intrapresa attività lavorativa in forma autonoma successiva alla liquidazione della NASPI (e quindi durante la sua percezione), anche al caso dello svolgimento di attività lavorativa autonoma preesistente alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro che ha dato luogo alla indennità NASPI.

Ebbene l’INPS spiega che queste regole si applicano anche qualora l’assicurato richiedente la prestazione NASPI sia iscritto alla Gestione Separata con data di decorrenza antecedente alla data di presentazione della domanda di NASPI. In tal caso l’interessato può svolgere attività lavorativa in forma autonoma – ivi compresa l’attività di collaborazione coordinata e continuativa nonché la titolarità di dottorato o assegno di ricerca con borsa di studio – a condizione che comunichi il reddito potenzialmente ricavabile da tale attività. La comunicazione va effettuata per il solo fatto di essere iscritti alla gestione al momento della domanda di naspi anche in assenza di un contratto di collaborazione in vigore e di mancato svolgimento, anche da anni, di attività che implichi obbligo di versamento dei contributi (cioè in caso di reddito pari a zero).

Di conseguenza l’INPS spiega che è stato rilasciato l’aggiornamento della domanda NASPI online, rendendo obbligatoria, in presenza di iscrizione alla Gestione Separata, la dichiarazione del reddito presunto anche se pari a “zero”.