I chiarimenti nella circolare INPS n.154/2021 sui requisiti di accesso alle prestazioni sociali come bonus bebè e invalidità civile. Salvi i residenti in Italia entro il 31 dicembre 2020. Per gli altri occorrerà il permesso di soggiorno oltre alla residenza.

I cittadini britannici residenti in Italia al 31.12.2020 potranno continuare a godere delle prestazioni di assistenza sociale (bonus bebe’, assegno di natalità, assegno temporaneo, invalidità civile, eccetera) con il solo requisito della residenza. Tutti gli altri saranno trattati come extracomunitari e, pertanto, dovranno dotarsi di un permesso di soggiorno valido. Lo rende noto l’INPS nella Circolare n. 154/2021 in cui spiega alcuni effetti della Brexit.

Come noto nell’ambito degli accordi legali in merito alla cd.Brexit è stato sancito il principio secondo cui la data spartiacque tra l’applicazione della vecchia normativa comunitaria e quella nuova è il 31 dicembre 2020. Nello specifico è stata introdotta una clausola di salvaguardia in forza della quale per i cittadini comunitari residenti in Regno Unito e per i cittadini britannici residenti nell’UE al 31.12.2020 continua ad applicarsi la normativa comunitaria previgente in materia di accordi di sicurezza sociale anche per il periodo successivo.

Ciò comporta, spiega l’INPS, che sono equiparati ai cittadini dell’Unione europea i cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Costoro, in sostanza, continuano a godere delle prestazioni di assistenza sociale come se fossero dei cittadini comunitari e non extracomunitari i quali, invece, devono dotarsi di un permesso di soggiorno valido.

Il chiarimento incide in particolare sul riconoscimento delle seguenti prestazioni:

  • prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia (assegno di natalità, bonus asilo nido e contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, premio alla nascita, assegno temporaneo, ecc.);
  • assegno sociale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • prestazioni di invalidità civile (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità);
  • prestazioni di inclusione sociale e contrasto alla povertà (reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, reddito di emergenza, reddito di libertà).

Chi si trasferisce in Italia dal 1° gennaio 2021 sarà trattato alla pari degli altri cittadini extracomunitari. Pertanto per il conseguimento delle predette prestazioni, oltre agli altri requisiti stabiliti di volta in volta dalla legge, è necessario essere in possesso di un titolo di soggiorno valido (es. permesso di soggiorno di lungo periodo, permesso per motivi di lavoro o per motivi familiari, eccetera)

I cittadini britannici residenti in Italia al 31.12.2020 possono, peraltro, chiedere alla Questura di residenza il rilascio di un documento di soggiorno in formato digitale. Tale documento, spiega l’INPS, è una facoltà (non un obbligo) ed ha lo scopo di semplificare le modalità di riconoscimento dei soggetti che possono godere della clausola di salvaguardia. Essendo una facoltà resta quindi salva la possibilità di dimostrare di essere legalmente residenti in Italia entro il 31 dicembre 2020 con qualsiasi altro documento.