L’Inps, con proprio messaggio Hermes “nascosto” n. 3322 dell’1.10.2021 che si allega, comunica che, rispetto alle indicazioni contenute nel messaggio Inps  n. 3100 del 15.9.2021, si ritiene utile precisare che in considerazione delle numerose segnalazioni pervenute da parte delle sedi territoriali in merito ai casi reiezione delle domande di AT, si è ritenuto dover procedere alla puntuale analisi delle tipologie delle respinte sulla base dei criteri stringenti di controllo adottati.

Infatti, l’Istituto ha constatato che l’accertamento dello stato di lavoratore dipendente non comporta in automatico il riconoscimento della prestazione di ANF Dip.

Poiché in molti casi si è accertata la carenza dei requisiti per l’accesso a tale prestazione onde evitare la gestione di iter complessi e non efficaci dal punto di vista dell’economia del procedimento amministrativo con conseguente difficoltà per la gestione da parte delle sedi, si è ritenuto dover semplificare il controllo sulla categoria di appartenenza del lavoratore e di procedere al riesame di ufficio delle pratiche in stato respinta accertando puntualmente negli archivi dell’Istituto la presenza di una domanda del richiedente ovvero dell’altro genitore o il pagamento della prestazione di ANF DIP.

Nel caso in cui la verifica di cui sopra dia esito positivo, la domanda AT verrà respinta. Viceversa, nel caso in cui non risulti negli archivi dell’Istituto una domanda o il pagamento della prestazione ANF Dip, la domanda di AT verrà accolta.