IL Ministero dell’Istruzione, con la circolare n. 0030142 del 01/10/2021 in attuazione del D.M. n. 294 del 01/10/2021, ha comunicato il termine ultimo per le domande di cessazione dal servizio del personale della Scuola per l’anno scolastico 2021/2022.

Tale termine è stato previsto:

per il personale del comparto scuola:                    il 31/10/2021

per i Dirigenti Scolastici                                    il 28/02/2022

Le date sopra indicate rappresentato il termine ultimo esclusivamente per la proposizione delle domande di cessazione dal servizio e non per le domande di pensione che possono essere presentate all’INPS – Gestione Pubblica, sempre dopo la domanda di dimissioni, almeno sei mesi prima dalla data di decorrenza della pensione.

La scadenza è stata prevista per le domande di:

  • cessazione per dimissioni volontarie dal servizio per requisiti maturati entro il 31/12/2022 (pensione anticipata);
  • cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
  • permanenza in servizio per raggiugere il minimo contributivo;
  • revoca delle istanze già presentate;
  • coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non hanno ancora compiuto il 65° anno di età e chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico;
  • cessazione dal servizio per requisiti maturati entro il 31/12/2020 (personale femminile pensione di anzianità opzione donna).

Le domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2022.

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che il Ministero renderà attive contemporaneamente e potrà essere formulata attraverso  due istanze Polis:

La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

  • Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2020 (opzione donna);
  • Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 – Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);
  • Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
  • Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

La seconda conterrà, esclusivamente:

  • Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 (quota 100).

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota cento, quest’ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Si può accedere al pensionamento al 1° settembre 2022 con i seguenti requisiti:

  • PENSIONE DI VECCHIAIA
    • con 67 anni di età al 31 agosto 2022 e almeno 20 anni di contributi e la risoluzione opera d’ufficio senza necessità di fare istanza online;
    • con 67 anni di età al 31 dicembre 2022 e almeno 20 anni di contributi e la risoluzione avviene a domanda degli interessati tramite istanza online;
    • 66 anni e 7 mesi al 31/12/2022 con almeno 30 anni di contributi per chi svolge attività gravose e addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e la risoluzione avviene a domanda degli interessati tramite istanza on line. Per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo previste dalla legge 228/2012.
  • PENSIONE ANTICIPATA
    • uomini con 42 anni e 10 mesi di contributi al 31 dicembre 2022;
    • donne con 41 anni e 10 mesi di contributi al 31 dicembre 2022;
    • per chi compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2021, unitamente al requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, opera la risoluzione d’ufficio del rapporto di lavoro e non è necessario l’invio dell’istanza online.
  • QUOTA 100
    • con almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi al 31 dicembre 2021.
  • OPZIONE DONNA

anzianità contributiva di almeno 35 anni e 58 anni di età maturati entro il 31/12/2020.

 

Coloro che hanno chiesto l’APE Sociale o la pensione anticipata prevista per i lavoratori precoci la domanda di cessazione dal servizio può essere fatta in forma cartacea, una volta certificato il diritto alla prestazione da parte dell’Inps.

Rimane in vigore la possibilità di ottenere, a domanda, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e part-time, con contestuale liquidazione parziale del trattamento pensionistico. Gli interessati devono aver raggiunto il requisito contributivo per l’anzianità e non aver compiuto i 65 anni di età. La domanda va inviata entro il 31 ottobre 2021 tramite il canale Istanze Online del MIUR.

Il predetto termine dovrò essere rispettato anche dal personale che intende cessare dal servizio indipendentemente dal diritto a pensione.

Il trattenimento in servizio dopo i limiti di età è stato abrogato con esclusione dei soggetti che al compimento dei 67 anni non hanno raggiunto il requisito minimo contributivo di 20 anni a condizione che tale requisito sia raggiunto entro il 70° anno di età.  Il personale scolastico coinvolto in progetti straordinari internazionali può essere mantenuto in servizio fino ai 70 anni, previa autorizzazione del dirigente scolastico.

Vi ricordiamo che tra il personale impegnato in lavori gravosi rientrano anche gli insegnanti di scuola materna e che contemporaneamente alla domanda di pensione va proposta all’INPS la domanda di riconoscimento di attività gravosa corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro che attesta lo svolgimento di tali attività.

 

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DOPO IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ETA’ – RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Le legge 114/2014, come si ricorderà, ha abrogato l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Tale possibilità rimane in vigore per i dipendenti che compiono i 67 anni di età entro il 31 agosto 2022 e non hanno raggiunto il requisito minimo dei 20 anni, a condizione che lo raggiunga entro il 71° anno di età.

La legge n. 90/2014 ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, tale facoltà può essere esercitata, entro il 31 agosto 2022 , nei confronti del personale che, al compimento dei limiti ordinamentali (65 anni) ha raggiunto i requisiti per la pensione anticipata legge Fornero. Nel caso in cui i 65 anni di età siano maturati tra settembre e dicembre 2022 la cessazione potrà avvenire solo su apposita istanza degli interessati.

La circolare ministeriale non riguarda il personale AFAM e scuole musicali che saranno disciplinati da una disposizione specifica che sarà emessa successivamente e che di solito viene pubblicata nel mese di gennaio.

La circolare, inoltre, invita gli uffici territoriali scolastici a fornire i dati giuridici ed economici dei singoli dipendenti per consentire all’INPS di avere tutti gli elementi necessari per poter provvedere alla quantificazione dell’importo del TFS per i dipendenti che cessano dal servizio ed intendono richiedere il finanziamento a banche o agli intermediari finanziari indennità di fine servizio per un importo non superiore a € 45.000

Vi ricordiamo nuovamente che il termine ultimo per la presentazione delle domande di dimissioni per il personale della Scuola che intende cessare dal servizio il 31/08/2022 è il 31 ottobre 2021.

Nella domanda è SEMPRE necessario indicare che la cessazione è legata al diritto a pensione e che il richiedente/la richiedente non intende risolvere il rapporto di lavoro senza la verifica dei requisiti e qualora non li avesse raggiunti rimane in servizio.