L’Inail, con la circolare n. 25 del 27 settembre 2021 e relativi moduli di richiesta, allegati alla presente comunicazione, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche per le vittime dell’amianto con decorrenza 1° gennaio 2021:

  • Prestazione aggiuntiva alla rendita, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il pagamento della prestazione economica aggiuntiva nella misura del 15% della rendita in godimento è erogato mensilmente in un’unica soluzione, superando il sistema precedente degli acconti e dei successivi saldi;
  • Prestazione una tantum, l’art. 1, comma 357, della citata legge di bilancio, superando il carattere sperimentale        dell’intervento,    ha stabilito che ” per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021″ l’Inail eroga ai malati di    mesotelioma non professionale una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondere in un unica soluzione su  istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso;
  • Decadenza, i commi 357 e 358 del citato art. 1, legge n. 178/2020, disciplinano il termine di presentazione delle domande.

Le nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio hanno stabilito un termine unico di tre anni, a pena di decadenza,  decorrente unicamente dall’accertamento della malattia e valevole per ambedue le categorie dei destinatari delle prestazioni.

Il computo del termine di tre anni, indicato dalla norma, si identifica con la data della prima diagnosi della malattia stessa  desumibile dalla documentazione sanitaria.