Semplificati i procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap. I chiarimenti in una nota INPS in attuazione del cd. decreto sulle semplificazioni ed innovazione digitale (dl n. 76/2020).

Più facile completare l’iter per accertare l’invalidità civile e l’handicap. Nei casi più gravi le Commissioni Mediche INPS potranno redigere i verbali (sia di prima istanza che di revisione) senza convocare a visita diretta l’invalido. Lo rende noto l’Istituto di Previdenza con il messaggio n. 3315/2021 pubblicato oggi in attuazione dell’articolo 29-ter del dl n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 (cd. decreto semplificazioni).

La disposizione da ultimo richiamata, infatti, autorizza le commissioni mediche INPS (nei casi in cui esse operino in convenzione con le regioni) proposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap a redigere verbali, sia di prima istanza che di revisione, anche solo sugli atti in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva. Tale servizio potrà essere richiesto direttamente dal cittadino trasmettendo telematicamente all’INPS la documentazione comprovante la propria situazione sanitaria. Le commissioni INPS valuteranno la documentazione ricevuta e nei casi in cui la ritengano non sufficiente alla formazione del giudizio sanitario convocheranno l’interessato a visita diretta.

Sul portale INPS è stato, pertanto, rilasciato un nuovo servizio, denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, che consente ai cittadini di inoltrare online la documentazione sanitaria probante, ai fini dell’accertamento medico legale, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento (dove le commissioni mediche INPS operano in convenzione con le regioni) o di revisione di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità.

Il servizio, conclude l’INPS, potrà essere utilizzato dai cittadini che hanno già presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, di cecità, sordità o disabilità ovvero che hanno già ricevuto una comunicazione dall’Istituto riguardante una revisione a condizione che forniscano esplicitamente il consenso alla valutazione sugli atti prevista dall’articolo 29-ter del decreto-legge n. 76/2020.

La documentazione trasmessa online sarà resa disponibile alla commissione medica INPS, che potrà pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti che verrà poi trasmesso al cittadino a mezzo di raccomandata A/R. Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, la medesima commissione medica potrà convocare a visita diretta l’interessato.