L’Inps, con il messaggio n. 3154 del 21.9.2021, ha fornito tutti i chiarimenti necessari per individuare i pensionati che devono provvedere alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo percepiti nel 2020, entro il 30/11/2021, soggetti alla incumulabilità dei redditi di pensioni con quelli dei redditi di lavoro autonomo.

Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, i seguenti soggetti:

–  titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;

– i titolari di pensione di vecchiaia in quanto, dal 1/01/2001 tal e pensione é interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;

– i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro;

– i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro;

– i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (circolare Inps n. 20 del 26 gennaio 2001).

I limiti alla cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro permangono per:

  • le pensioni di invalidità e gli assegni di invalidità di importo superiore al trattamento minimo liquidati con meno di 40 anni di contribuzione, e in presenza di reddito da lavoro dipendente che superi il trattamento minimo annuo;
  • le pensioni di invalidità e gli assegni di invalidità di importo superiore al trattamento minimo liquidati con meno di 40 anni di contribuzione, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994, e in presenza di reddito da lavoro autonomo che superi il trattamento minimo annuo;
  • le pensioni di anzianità liquidate a favore di lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Non sono rilevanti ai fini della cumulabilità della pensione:

  • i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;
  • le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace, di giudici onorari aggregati e di giudice tributario;
  • le indennità e i gettoni di presenza di cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del Testo Unico enti locali percepiti dagli amministratori locali;
  • tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive e, quindi, ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei.

Pensionati di invalidità/inabilità iscritti alla Gestione dipendenti pubblici

Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità che si configurano nelle pensioni privilegiate (per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni), nella dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni. La pensione riconosciuta per inabilità a qualsiasi capacità lavorativa legge 335 del 1995 non è cumulabile con qualsiasi reddito.

Tale divieto non ai applica nei confronti dei trattamenti privilegiati erogati agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza che transitano all’impiego civile nella pubblica Amministrazione, per inidoneità al servizio militare o d’istituto.

Il trattamento pensionistico di inabilità è cumulabile parzialmente con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% ed è cumulabile nella misura del 50% con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.

 

La pensione ai superstiti (che può essere indiretta, nel caso in cui il dante causa sia un lavoratore, o di reversibilità, nel caso in cui invece sia un pensionato) è uno dei trattamenti ai quali ancora si applicano i limiti di cumulo tra reddito e pensione: in pratica, nel caso in cui i redditi del pensionato (che svolga attività di lavoro dipendente, autonomo, d’impresa, o che comunque possieda altri introiti oltre alla pensione) superino determinate soglie, il trattamento viene ridotto.

 

Si ricorda che in sede di compilazione telematica dell’istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l’avvertenza che, in caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione.