L’Inps, con la  circolare n. 107 del 14.7.2021, emessa a seguito della sentenza n. 1/2021QM/PRES-SEZ della Corte dei Conti a Sezioni Riunite ed in applicazione della stessa ha finalmente risolto il problema dell’applicazione dell’art. 54 del DPR 1092/73.

L’Istituto, in sede di liquidazione delle pensioni in favore del personale appartenente al comparto Difesa non applicava l’art. 54 del DPR 1092/73 che prevede che la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”.

L’INPS, al contrario, aveva calcolato l’importo della pensione applicando un’aliquota inferiore e meno favorevole facendo riferimento anziché all’art. 54, all’art. 44 che riguarda esclusivamente il personale civile.

In presenta di una giurisprudenza di primo grado ormai consolidata è intervenuta la Corte dei conti a Sezioni Riunite che finalmente, ha dettato le modalità applicative dal più volte citato art. 54 indicando le aliquote di rendimento da applicare al calcolo della quota retributiva della pensione in favore del personale:

  • con anzianità compresa fra i 15 ed i 18 anni;
  • con anzianità utile inferiore a 15 anni.

Nel primo caso la Corte dei Conti ha stabilito, che la “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”,  in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità debba essere calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, coefficiente da individuarsi nel 2,44% annuo. Pertanto l’INPS deve procedere alla riliquidazione della pensione riconoscendo l’aliquota del 2,44% per il numero degli anni relativi all’anzianità contributiva maturata al 31/12/1995.

Per quanto riguarda la seconda fattispecie, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno precisato che “tenuto conto di quanto deciso in ordine al primo caso”, l’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.

L’INPS, con l’odierna circolare, fornisce le prime istruzioni relative all’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. n. 1092/1973 per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni e si riserva di fornire,  con successiva circolare le istruzioni applicative per i soggetti che hanno maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni.

Si fa presente che, quanto stabilito dalla sentenza in esame non riguarda coloro che hanno maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e, pertanto, nulla è innovato per la determinazione del relativo trattamento pensionistico.

 

RIESAME DEI PROVVEDIMENTI

L’INPS provvederà d’ufficio al riesame dei provvedimenti già emessi e procederà alla riliquidazione della pensione moltiplicando l’aliquota del 2,44% per il numero di anni maturati al 31/12/ 1995.

Naturalmente, a seguito del riesame, l’Istituto dovrà liquidare in favore dei pensionati:

  • le differenze sui ratei arretrati dovuti a seguito della riliquidazione, nel limite della prescrizione quinquennale (fatti salvi eventuali atti interruttivi);
  • gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

Eventuale ricorsi, sia legali che amministrativi, saranno definiti con la riliquidazione dei trattamenti pensionistici.