L’Inps, con messaggio Hermes “nascosto” n. 2422 del 27.6.2021, ha chiarito che,  l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito il Reddito di Emergenza (REM), una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all’articolo 82 del decreto stesso.

Il medesimo art. 82, comma 6, precisa che “Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, inoltre coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.”

Tale previsione è stata sempre richiamata dai successivi decreti che hanno previsto il riconoscimento di ulteriori mensilità di rem (art. 23 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126; art. 14 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176; art. 12 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 22 maggio 2021; art. 36 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73).

Pertanto, a seguito anche del parere ricevuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non hanno diritto al Rem tutti coloro che sono ricoverati a qualsiasi titolo in strutture a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ivi inclusi i diversi Centri di accoglienza in cui sono accolti i cittadini stranieri (Strutture di primo soccorso ed accoglienza, Centri di prima accoglienza, Centri di permanenza per il rimpatrio) .