I chiarimenti riguardano i contribuenti che si avvalgono dell’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, per effettuare le operazioni di conguaglio fiscale scaturenti dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Si rinnova anche quest’anno il servizio di assistenza fiscale svolto dall’INPS a favore dei pensionati per conguagliare le somme a credito o a debito risultanti dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730).

Quest’anno i contribuenti possono controllare tutte le singole trattenute/rimborsi mensili attraverso l’apposito servizio “assistenza fiscale (730/4)” disponibile sul sito istituzionale dell’Ente di Previdenza. Lo rende noto, tra l’altro, l’INPS nel messaggio n. 2557/2021 in cui riepiloga i termini del servizio di assistenza fiscale svolto in qualità di sostituto di imposta.

Assistenza fiscale

I chiarimenti riguardano l’assistenza fiscale svolta dall’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, a favore dei contribuenti che hanno scelto di ricevere i conguagli fiscali, a debito o a credito, scaturenti dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730) direttamente dall’INPS sulle prestazioni erogate dall’ente nell’anno 2021.

Questa facoltà, spiega l’ente di previdenza, riguarda esclusivamente i soggetti che percepiscono una prestazione imponibile IRPEF (ad esempio una pensione, anche di reversibilità, oppure una disoccupazione indennizzata) e cioè sia configurabile un rapporto di sostituzione d’imposta con l’INPS; non può instaurarsi laddove si percepiscano prestazioni esenti da prelievo fiscale come le pensioni erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere ovvero le prestazioni assistenziali (assegni sociali, pensioni di invalidità civile e assegni per il nucleo familiare). Il rapporto di sostituzione non ricorre, altresì, nei casi in cui la prestazione erogata sia cessata prima del 1° aprile 2021.

Il servizio INPS

Per consentire la verifica delle risultanze contabili (cioè la presenza di debiti o crediti fiscali da conguagliare) l’INPS ha reso disponibile ai contribuenti il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” accessibile attraverso il sito istituzionale INPS oltre che dall’app “INPS mobile”, scaricabile da Play Store e da App Store.

Attraverso il servizio è possibile consultare i seguenti dati:

  • avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
  • conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
  • diniego della risultanza, con conseguente comunicazione all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;
  • importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.

Il risultato contabile è rappresentato con un singolo importo, complessivamente a debito o a credito, generato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (compresi eventuali primo acconto IRPEF, cedolare secca e acconto tassazione separata) e di quelle a credito, del dichiarante e dell’eventuale coniuge se la dichiarazione è congiunta, scaturite dalla liquidazione della dichiarazione presentata con il modello 730.

Tale dato, se a debito del contribuente, è indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/4 al rigo 161, con la seguente descrizione: “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” (colonna 1 e 2) o, se a credito del contribuente, nel rigo 163, con la seguente descrizione: “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.

Termini per il conguaglio

Come di consueto i conguagli a debito o a credito derivanti dalle operazioni di assistenza fiscale vengono effettuati sulla rata della pensione di agosto o di settembre. In caso di richiesta di rateazione del debito il pagamento deve concludersi entro il mese di novembre. Ciò significa che qualora la risultanza contabile sia stata ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno, non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta.

Se non è possibile

Ove non sia possibile completare i conguagli a debito previsti nel modello 730/4 (ad esempio, a seguito della cessazione della prestazione, del decesso del dichiarante, o di incapienza dei pagamenti spettanti) l’ente di previdenza invierà un’apposita comunicazione all’interessato o agli eredi dello stesso, indicando gli importi risultanti dalla dichiarazione e quelli eventualmente già conguagliati, con l’invito a provvedere al versamento degli eventuali residui importi a debito con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. La comunicazione di tale sopravvenuta impossibilità di completare i conguagli verrà fornita, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, anche all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione per conto del contribuente.