L’Inps, con  circolare n. 93 del 30.6.2021, fornisce le istruzioni in merito all’assegno temporaneo per figli minori introdotto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità, tenuto conto della straordinaria necessità e urgenza.

L’Assegno temporaneo, determinato sulla base del numero di figli minori, ivi inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, presenti nel nucleo e tenuto conto del valore dell’ISEE, è pagato mensilmente dall’INPS sulla base della domanda presentata dai cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2021, l’assegno spetta ai nuclei familiari che “non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”.

L’Assegno temporaneo introdotto dal decreto-legge n. 79 del 2021 potrà quindi essere riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione.

Inoltre, l’Assegno temporaneo spetta, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, a coloro che beneficiano degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo), nonché ai nuclei che non beneficiano dell’assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge n. 69 del 1988, in assenza di uno o più requisiti di legge.

In particolare, con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’Assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve cumulativamente essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
5) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79 del 2021.

Nelle ipotesi di cui al punto 1), ai fini del presente beneficio, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (cfr. l’art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251). Per quanto riguarda, invece, i requisiti di cui al punto 2), nel fare rinvio a quanto previsto dall’articolo 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), si ricorda che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Relativamente a quanto previsto al punto 3), il richiedente l’Assegno temporaneo deve essere residente e convivente con il minore. Pertanto, il genitore e il minore devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune (cfr. l’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) al momento della domanda, ferma restando la possibilità che l’Assegno temporaneo sia erogato nella misura del 50% anche all’altro genitore, così come previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 2021, in caso di affido condiviso dei minori.

Il diritto alla prestazione dell’Assegno temporaneo è esteso ai nonni per i nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente, qualora essi risultino presenti nell’ISEE dell’ascendente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all’affidamento ex lege n. 184 del 1983).

Diversamente, in caso di famiglia anagrafica composta dai nonni con la presenza di nipoti minorenni, in totale assenza di provvedimento di affido definitivo o temporaneo, per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE, vale la regola secondo cui i nipoti minorenni devono essere attratti nel nucleo familiare dei genitori, a cui si applicano in via analogica le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 159 del 2013.

Resta esclusa la compatibilità dell’Assegno temporaneo con l’assegno al nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988, eventualmente riconosciuto in favore dei nonni.

Per quanto concerne la condizione di figli a carico prevista dalla norma, tale requisito sussiste in caso di reddito complessivo annuo del figlio minore non superiore a 4.000 euro (cfr. l’articolo 12 del TUIR).

Per quanto attiene, infine, al punto 4), ove è previsto che il richiedente possa essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale, qualora tale soggetto, in quanto lavoratore, risulti beneficiario di ANF, non potrà accedere alla prestazione dell’Assegno temporaneo per incompatibilità tra le due misure.

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata.

L’assegno spetta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è differenziato in base al numero di figli minori presenti nel nucleo, distinguendo nuclei con uno o due figli minori e nuclei con tre o più figli minori.

Gli importi di Assegno temporaneo spettante sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo; ciò a prescindere dal grado di disabilità del minore come individuato ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).

La norma chiarisce che si dovrà tenere conto dell’indicatore ISEE minorenni determinato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, che sia in corso di validità al momento della presentazione della domanda. Al riguardo, si ricorda che in caso di nuclei composti da genitori coniugati l’indicatore minorenni coincide con l’ISEE ordinario. Sono presi in considerazione anche gli indicatori correnti in corso di validità di cui all’articolo 9 del citato D.P.C.M.

Non si terrà conto di domande per le quali la DSU non è stata presentata e dunque non è possibile rinvenire un ISEE attestato, ovvero l’ISEE è scaduto o ancora delle DSU nelle quali non è presente il minore per il quale l’Assegno temporaneo è richiesto.

Nel caso in cui venga presentato un ISEE che rechi omissioni e/o difformità, la domanda di Assegno temporaneo non potrà essere istruita e dovrà essere valutata dalla Struttura territoriale INPS competente per territorio.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159 del 2013, alla luce delle omissioni ovvero difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate.
Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto dell’INPS, in qualità di ente erogatore, di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

L’eventuale sanatoria nei termini di validità dell’ISEE comporterà, in presenza degli altri requisiti di legge, il riconoscimento dell’Assegno temporaneo retroattivamente alla data della domanda.

 

COMPATIBILITA’ DELL’ASSEGNO TEMPORANEO

L’Assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonché, in attesa dell’attuazione della legge n. 46 del 2021, con le misure di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge, a eccezione dell’assegno al nucleo familiare di cui al decreto legge n. 69 del 1988.

Pertanto, le seguenti misure sono compatibili con l’Assegno temporaneo:

1) assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

2) assegno di natalità di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

3) premio alla nascita, di cui all’articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

4) fondo di sostegno alla natalità previsto dall’articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

5) detrazioni fiscali previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del TUIR;

6) assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al D.P.R. n. 797 del 1995.

Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 69 del 1988, nei casi di importi ANF mensili superiori a zero (cfr. la circ. n. 92/2021).

Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’Assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza.

Nelle ipotesi di domanda di Rdc che si trovi in stato di revoca o di decadenza ovvero che sia terminata essendo decorso il termine di durata della prestazione previsto dall’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019, è possibile presentare domanda di Assegno temporaneo con decorrenza dalla data della domanda stessa.

 

MODALITA’ e TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA e DECORRENZA

 

L’Assegno temporaneo decorre dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Si evidenzia che, successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace. In tal caso, i requisiti previsti dal decreto-legge n. 79 del 2021 devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.

La domanda di Assegno temporaneo dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio.

Si evidenzia che, in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’Assegno temporaneo, dovrà essere presentata una DSU aggiornata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata, la prestazione decade d’ufficio ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato in qualunque momento una nuova domanda di Assegno temporaneo.

In caso di accoglimento della domanda presentata con le modalità di cui sopra, l’Assegno temporaneo decorre dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Si evidenzia che, successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

In presenza di genitori coniugati tra loro, genitori naturali di figli nati fuori dal matrimonio, genitore “solo” (ad esempio, vedovo/a, altro genitore che non ha riconosciuto il figlio, ecc.) ovvero che risulti affidatario in via esclusiva del minore, il pagamento è effettuato interamente al genitore richiedente che convive con il minore.

Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 54, l’Assegno temporaneo, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 2021, potrà essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN dell’altro genitore, salvo diverso accordo intercorso tra i genitori stessi. Di comune accordo tra loro, infatti, i genitori separati o divorziati possono optare per il pagamento dell’intero importo dell’assegno spettante al genitore richiedente che convive con il minore. Tale opzione dovrà essere espressa nel modello di domanda telematica e dovrà essere validata anche dall’altro genitore; in assenza di tale validazione, il pagamento verrà effettuato nella misura del 50% al genitore richiedente.