L’Inps, con circolare n.90 del 29.6.2021, fornisce le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum prevista dal decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. decreto Sostegni bis) – in continuità con le misure di cui al decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia), al decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio Italia), al decreto-legge n. 104 del 2020, al decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. decreto Ristori), al decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. decreto Sostegni) – a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni, nonché di indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Inoltre, l’Inps fornisce le istruzioni amministrative relativamente alle indennità introdotte dal decreto Sostegni bis a favore dei lavoratori a tempo determinato del settore agricolo e dei lavoratori autonomi della pesca.

Quindi, il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito, anche decreto Sostegni bis), all’articolo 42, comma 1, ha previsto – a favore dei soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (di seguito, anche decreto Sostegni), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 – l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità di importo pari a 1.600 euro.
In particolare, i lavoratori destinatari della tutela denominata “indennità una tantum” di cui all’articolo 42, comma 1, del decreto Sostegni bis sono:
i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
i lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
i lavoratori intermittenti;
i lavoratori autonomi occasionali;
i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
i lavoratori dello spettacolo.
Pertanto, in attuazione della previsione di cui all’articolo 42, comma 1, del decreto- legge n. 73 del 2021, tutti i lavoratori appartenenti alle categorie di cui sopra, che hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum di cui all’articolo 42, comma 1, del decreto Sostegni bis, ma la relativa indennità sarà ai predetti lavoratori erogata dall’INPS con le modalità indicate dagli stessi per le indennità già erogate.

Peri lavoratori che non hanno beneficiato delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto legge n. 41 del 2021 (i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori intermittenti; i lavoratori autonomi occasionali; i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori dello spettacolo) possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive di cui all’articolo 42, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 73 del 2021 entro la data del 30 settembre 2021.

Incumulabilità e incompatibilità tra le indennità di cui all’articolo 42 del decreto Sostegni bis e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità

Ai sensi dell’articolo 42, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 42 non sono tra esse cumulabili.
In analogia a quanto previsto per tutte le precedenti indennità COVID-19 – non cumulabili tra loro – le richiamate indennità di cui all’articolo 42 del decreto Sostegni bis non sono altresì cumulabili con le indennità di cui all’articolo 69, commi 1 e 6, introdotte dal medesimo decreto Sostegni bis a favore degli operai agricoli e dei pescatori autonomi.
L’articolo 44 del medesimo decreto Sostegni bis nel prevedere una indennità erogata dalla Società Sport e Salute S.p.A. a favore della categoria dei lavoratori sportivi, dispone espressamente l’incompatibilità di detta indennità con le indennità COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia, al decreto-legge n. 104 del 2020, al decreto-legge n. 137 del 2020, all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 nonché all’articolo 42 del medesimo decreto-legge n. 73 del 2021.
Per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali nonché per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, l’articolo 42, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 dispone che, per l’accesso all’indennità onnicomprensiva, gli stessi non devono essere titolari di indennità di disoccupazione NASpI al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del medesimo decreto. Pertanto, l’indennità onnicomprensiva di cui al comma 2 dell’articolo 42 del decreto-legge n. 73 del 2021 a favore dei lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali è incompatibile con l’indennità di disoccupazione NASpI. Si precisa che tutte le indennità in esame sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale). Per quanto concerne la compatibilità delle indennità di cui all’articolo 42, commi 1, 2, 3, 5 e 6, con il Reddito di cittadinanza – in analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto Rilancio Italia, di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, nonché di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 – si richiama la disposizione di cui all’articolo 84, comma 13, del citato decreto Rilancio Italia, che ha previsto che ai lavoratori beneficiari delle indennità COVID-19, appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità COVID-19, in luogo del versamento dell’indennità COVID-19 si procede a integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità
dovuto per ciascuna mensilità.

Di conseguenza, ai beneficiari delle indennità di cui all’articolo 42, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 73 del 2021, qualora fossero titolari di un Reddito di cittadinanza, non verrà erogata l’indennità COVID-19, ma verrà riconosciuto un incremento del Reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di 1.600 euro.

Relativamente al Reddito di emergenza (Rem), per il quale l’articolo 36 del decreto Sostegni bis ha previsto l’erogazione di ulteriori quattro quote, si evidenzia che già tutta la precedente normativa ha previsto la non compatibilità del Reddito di emergenza con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito indennità COVID-19. Tale regime, è stato confermato, da ultimo dal decreto-legge n. 41 del 2021. In particolare, l’articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, prevede che le predette quote sono riconosciute in presenza dei requisiti di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021; il citato articolo 12, al comma 1, tra i requisiti di accesso alle quote di Rem, prevede l’assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021. Pertanto, in analogia a quanto previsto dalla precedente normativa, anche le indennità di cui all’articolo 42, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 73 del 2021 sono incompatibili con il Reddito di emergenza, erogato ai sensi dell’articolo 36 del medesimo decreto. Si precisa che le indennità di cui all’articolo 42 del decreto-legge n. 73 del 2021 – analogamente a quanto previsto in sede di attuazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto Cura Italia – per espressi pareri ministeriali, sono compatibili con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l’accesso alle indennità in argomento.

Ai sensi dell’articolo 42, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 42 sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Le indennità onnicomprensive di cui al richiamato articolo 42, commi 1, 3, 5 e 6, del decreto legge n. 73 del 2021 sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola.

Si ribadisce, che per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, l’articolo 42, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 dispone che, per l’accesso alla relativa indennità, gli stessi lavoratori non debbano essere titolari di indennità di disoccupazione NASpI alla data del 26 maggio 2021. Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui al richiamato articolo 42, commi 1, 2, 3, 5 e 6 sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Strumenti di tutela
Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 42 del decreto-legge n. 73 del 2021 l’interessato può proporre azione giudiziaria.

Indennità di cui all’articolo 69 del decreto Sostegni bis a favore degli operai agricoli a tempo determinato

Il decreto-legge n. 73 del 2021, all’articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce un’indennità una tantum, pari a 800 euro, agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno cinquanta giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

Nell’ambito di applicazione della disposizione richiamata rientrano anche le figure equiparate di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni e compartecipanti familiari). Con riferimento al requisito delle cinquanta giornate effettive di attività di lavoro agricolo nel 2020, si precisa che sono utili esclusivamente le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti riferiti al predetto anno. Pertanto, ai fini dell’accesso all’indennità in argomento non sono utili i periodi di integrazione salariale, fruiti nel 2020, con le causali COVID-19, che ai sensi dell’articolo 22 del decreto Cura Italia, con esclusivo riferimento ai lavoratori del settore agricolo, sono equiparati al lavoro solo ai fini del calcolo della disoccupazione agricola di competenza del 2020. Ai beneficiari dell’indennità una tantum di cui al richiamato articolo 69, commi da 1 a 5, del decreto Sostegni bis, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, non sono riconosciuti l’accredito di contribuzione figurativa e il diritto all’assegno per il nucleo familiare. L’indennità può essere riconosciuta, a domanda, agli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate che alla data di presentazione della domanda non siano titolari di pensione diretta a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996, nonché dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016, e successive modificazioni (c.d. APE sociale). Ai fini dell’accesso all’indennità in argomento è altresì richiesto che i lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità di cui all’articolo 13 del D.lgs n. 81 del 2015.

Ai sensi del comma 3, lettera b), del richiamato articolo 69, l’indennità una tantum per i lavoratori agricoli è incompatibile con l’intervenuta riscossionealla data del 26 maggio 2021, di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021, del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.

Il beneficio è altresì incompatibile con l’intervenuta riscossione, alla medesima data del 26 maggio 2021, del Reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto Rilancio Italia, del Reddito di emergenza di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, e del Reddito di emergenza di cui all’articolo 36 del decreto-legge n. 73 del 2021.

L’indennità in argomento non è, inoltre, cumulabile con le indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 e agli articoli 42 e 69, comma 6, del decreto Sostegni bis. È invece cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984.La misura è, inoltre, incompatibile con l’indennità erogata dalla Società Sport e Salute S.p.A. ai lavoratori sportivi, come espressamente previsto dall’articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021.L’indennità per i lavoratori del settore agricolo in argomento, in analogia a quanto già previsto relativamente all’indennità di cui all’articolo 30 del decreto Cura Italia in applicazione di espressi pareri ministeriali, è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza. È invece incompatibile con la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza. In assenza di diverse previsioni normative, l’indennità in argomento è altresì compatibile anche con l’indennità di disoccupazione agricola, con l’indennità di disoccupazione NASpI e con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

In analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, l’indennità una tantum per gli operai agricoli a tempo determinato è compatibile e cumulabile con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 – nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Per l’accesso all’indennità gli operai agricoli a tempo determinato possono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, entro il termine del 30 settembre 2021.

Indennità di cui all’articolo 69 del decreto Sostegni bis a favore dei pescatori autonomi

Il medesimo articolo 69 del decreto Sostegni bis, al comma 6, prevede una indennità una tantum di importo pari a 950 euro a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
Si fa presente che, stante il dettato normativo – che individua quali destinatari dell’indennità di cui trattasi i pescatori autonomi – i soci di cooperative richiamati dal medesimo comma 6 dell’articolo 69 quali destinatari dell’indennità sono esclusivamente i soci che operano quali lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato.
Ai fini dell’accesso all’indennità di cui trattasi, il richiamato comma 6 dell’articolo 69 del decreto Sostegni bis prevede che i lavoratori interessati – alla data di presentazione della domanda non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
In analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia, alle indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, di cui agli articoli 15, e 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, nonché alle indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, anche l’indennità a favore dei pescatori autonomi è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge n. 222 del 1984.
La medesima indennità di cui all’articolo 69, comma 6, del decreto Sostegni bis analogamente a quanto previsto per le indennità COVID-9 sopra richiamate, è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola.
Inoltre, sempre in analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19 di cui ai decreti sopra citati, l’indennità una tantum di cui all’articolo 69, comma 6, del decreto Sostegni bis non è cumulabile con le indennità di cui all’articolo 42 e 69, comma 1, del medesimo decreto Sostegni bis, con l’indennità di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto Sostegni bis erogata dalla Società Sport e Salute S.p.A. in favore della categoria dei lavoratori sportivi, nonché con il Reddito di emergenza di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 41 del 2021 e di cui all’articolo 36 del richiamato decreto Sostegni bis.
Per quanto concerne la compatibilità delle indennità di cui all’articolo 69, comma 6, con il Reddito di cittadinanza – in analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 e all’articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio Italia, di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, nonché di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 – si richiama la disposizione di cui all’articolo 84, comma 13, del decreto Rilancio Italia, che ha previsto che ai lavoratori beneficiari delle indennità COVID-19, appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità COVID-19, in luogo del versamento dell’indennità COVID-19, si procede a integrare il beneficio del Reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità.
In ragione di quanto sopra, ai beneficiari delle indennità di cui all’articolo 69, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021, qualora fossero titolari di un Reddito di cittadinanza, non verrà erogata l’indennità a favore dei pescatori autonomi, ma verrà riconosciuto un incremento del Reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di 950 euro.
Si precisa che l’indennità di cui all’articolo 69, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021 – analogamente a quanto previsto in sede di attuazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto Cura Italia – per espressi pareri ministeriali, è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l’accesso alla indennità in argomento.
Detta indennità una tantum a favore dei pescatori autonomi è erogata dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

I potenziali destinatari dell’indennità di cui all’articolo 69, comma 6, del decreto Sostegni bis per la fruizione della stessa devono presentare domanda, entro il termine del 30 settembre 2021.