L’Inps, con messaggio n. 2406 del 24.6.2021, ha dato indicazioni operative in merito alla presentazione della domanda per le quattro quote di Reddito di emergenza per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.

La prima puntualizzazione è che il nuovo decreto sostegni bis – d.l. n.73 del 25.5.2021 – ha escluso il comma 2 dell’articolo 12 del d.l. 41/2021 (percettori di naspi e discoll) per le nuove quote Rem.

La domanda per le nuove quote Rem potrà essere trasmessa a partire dal 1° luglio 2021 fino al 31 luglio 2021, esclusivamente on-line ed il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.

Il Rem di cui all’articolo 36 del decreto-legge n. 73/2021, sulla base di quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati:
a) la residenza in Italia del richiedente. Si rappresenta che la norma non prevede una durata minima di permanenza e che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa con riferimento al mese di aprile 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio incrementata, in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
d) un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato dall’INPS all’atto della presentazione della domanda, nell’ultima DSU valida alla medesima data. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.

Per maggiore chiarezza, si precisa che l’incremento della soglia del reddito familiare di cui al punto b) di cui al paragrafo di cui sopra spetta ai soli nuclei familiari che abbiano dichiarato – nella DSU in corso di validità al momento di presentazione della domanda – di risiedere in un’abitazione in locazione.

Il predetto incremento rileva ai soli fini dell’accertamento del diritto alla prestazione e non influisce sull’importo eventualmente spettante, non aumentando l’ammontare finale dello stesso.

Primo esempio, come da allegato n. 1, si descrive il caso di nuclei che non abbiano dichiarato, nella DSU in corso di
validità al momento della presentazione della domanda, di risiedere in un’abitazione in locazione.

Secondo esempio, come da allegato n. 2, si descrive il caso di nuclei che abbiano dichiarato, nella DSU in corso di validità al momento della presentazione della domanda, di risiedere in abitazione in locazione. In tal modo, la soglia del reddito familiare è data dalla soglia base moltiplicata per il valore della scala di equivalenza, riferita alla specifica composizione del nucleo, cui si aggiunge un dodicesimo della quota di affitto (esempio con canone annuo di locazione pari 3.600 euro).

Le ulteriori quote di Rem previste dall’articolo 36 del decreto-legge n. 73/2021, non sono compatibili:

a) con le indennità COVID-19 istituite dall’articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021, nonché con l’indennità per i collaboratori sportivi e l’indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca di cui, rispettivamente, agli articoli 44 e 69 del decreto-legge n. 73/2021;
b) con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
c) con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
d) con il Reddito o la Pensione di cittadinanza, per tutto il periodo di fruizione del Rem.

Relativamente alle indennità previste dall’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021, si evidenzia che già tutte le recedenti norme sul Rem hanno sancito la non compatibilità del medesimo con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennità COVID-19 e che, da ultimo, il decreto-legge n. 41/2021 ha previsto che le ulteriori quote di Rem non siano compatibili con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennità previste all’articolo 10 del medesimo decreto-legge.

Pertanto, si precisa che il Rem è incompatibile anche con le indennità di cui all’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021.

Le incompatibilità del Rem vengono verificate in fase istruttoria con riferimento alla data di presentazione della domanda di Rem.