L’Inps, con  messaggio n. 2407 del 24.6.2021, comunica che nel mese di luglio 2021 erogherà d’ufficio la somma aggiuntiva – c.d. “QUATTORDICESIMA” – ai pensionati aventi diritto.

Per l’anno 2021 devono essere valutati i seguenti redditi:

nel caso di prima concessione:

tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2021 (rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);

nel caso di concessione successiva alla prima:

i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, conseguiti nel 2021;

i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2020.

Per i redditi diversi sono presi in esame quelli conseguiti nell’anno 2020 ovvero, per le prime concessioni, nell’anno 2021.

Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2021 o 2020, sono stati utilizzati i redditi degli anni precedenti, risalendo fino al 2017.

Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella allegata.

Si rammenta che dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo.

La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2021 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2021, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.

Si rammenta che l’importo aggiuntivo non spetta sulle seguenti prestazioni:
– 044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92).
La quattordicesima non viene, inoltre, erogata per le seguenti prestazioni:
– pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
– trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati;
– pensioni della ex SPORTASS.

Nel caso in cui il soggetto titolare di pensione abbia in corso una procedura di recupero su una quattordicesima degli anni precedenti, risultata non dovuta, in tutto o in parte a seguito delle verifiche reddituali a consuntivo, sulla quattordicesima del 2021 viene recuperato, in tutto o in parte, il debito residuo.

Per i pensionati della Gestione Pubblica la somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2021 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 30 giugno 2021, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Nella sezione “PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI” sono stati pubblicati gli elenchi dei seguenti soggetti:
– soggetti ai quali è stata attribuita d’ufficio la quattordicesima;
– soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima, in quanto titolari di altro trattamento pensionistico presente nel Casellario centrale dei pensionati;
– soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima, per cause diverse da quella del
punto precedente, con l’indicazione della relativa motivazione.

Sono stati utilizzati i redditi trasmessi dagli interessati tramite domande web o inseriti dalle Strutture territoriali nell’applicativo on line, entro il giorno 10 maggio 2021.

In assenza delle informazioni relative agli anni 2021 o 2020, per i redditi diversi da quelli da prestazione, sono stati utilizzati i redditi dell’ultima campagna reddituale, ossia i redditi dell’anno 2018.

Sono state scartate le pensioni delle Gestioni pubbliche e private dei soggetti che, alla data di elaborazione, risultavano in condizione di irreperibilità; dallo scarto per irreperibilità sono stati esclusi i beneficiari che abbiano un pagamento localizzato all’estero tramite Citibank in ragione delle informazioni derivanti dalle periodiche attività di verifica dell’esistenza in vita.
Qualora potenziali beneficiari a cui la prestazione non è stata erogata in quanto risultati irreperibili negli archivi dell’Istituto presentino domanda per l’attribuzione della stessa, dovrà preventivamente essere sanata la condizione di irreperibilità secondo le indicazioni di cui ai messaggi inps n. 2702 del 4 luglio 2018 e n. 4567 del 6 dicembre 2018.

A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2021 (per la Gestione privata ed ex ENPALS) o dal 1° luglio 2021 (per le pensioni della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2021 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2021, sempre a condizione che rientrino nei limiti reddituali, la quattordicesima sarà, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2021.