Canoni di locazione non percepiti covid 19

I titolari di contratti di locazione abitativa ogni anno, devono dichiarare sul 730 o sul modello dei redditi delle persone fisiche, i canoni percepiti nell’anno precedente, anche quelli non pagati.

Cosa cambia nella dichiarazione 2021?

A partire dal 1° Gennaio 2020, per i canoni di contratti di locazione abitativa, ai sensi dell’articolo 6 del decreto sostegni, non si dichiarano i canoni non percepiti dal conduttore.

Il mancato pagamento del conduttore di un contratto di locazione abitativa, è possibile non dichiararlo, solo se il proprietario ha provveduto allo sfratto per morosità o all’ingiunzione di pagamento.

Questo vale, sia per i contratti di locazione stipulati dal 1° gennaio 2020 e sia per i canoni di affitto di contratti stipulati prima di Gennaio 2020.

I canoni di locazione percepiti dall’inquilino dell’immobile, si dichiarano nel quadro B – redditi dei fabbricati ed altri dati del modello 730.

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Quadro B reddito dei fabbricati per dichiarare i canoni di locazione

Nella colonna 1 del quadro B: bisogna indicare la rendita catastale, no rivalutata, dell’immobile. Nel caso di immobili di interesse storico o artistico, la rendita catastale va riportata al 50%.

Nella colonna 2 bisogna selezionare il titolo del fabbricato locato:

  • immobile locato in regime di libero mercato anche per le locazioni brevi o patti in deroga, anche per i contratti con cedolare secca,
  • immobile locato in regime legale di determinazione dell’equo canone,

Nella colonna 3, i giorni di possesso (compreso sabato e domenica) e nella colonna 4, la percentuale di possesso.

Nella colonna 5 è importante indicare il codice di tassazione da applicare:

1- 95% del canone di locazione annuale nel caso di applicazione della tassazione ordinaria (senza cedolare secca)

2- 75% del canone nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;

3- 100% del canone nel caso di opzione per il regime della cedolare secca,

4-65% del canone se l’immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico.

In seguito bisogna controllare se il contribuente rientra nei casi particolari, è indispensabile indicare il codice del Comune dove è ubicato l’immobile e cliccare sull’opzione della cedolare secca, alla colonna 11, per gli immobili locati con questa opzione.

 

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