L’Inps, con messaggio n. 1764 del 30.4.2021, in riferimento  alla circolare n. 65 del 19.4.2021, comunica i seguenti chiarimenti.

In merito all’indennità onnicomprensiva ai lavoratori dello spettacolo che non abbiano già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto Ristori, illustrata nel paragrafo 5 della circolare n. 65 del 2021, si chiarisce che i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, che non devono essere superati dai richiedenti che compongono le due platee di
potenziali beneficiari con rispettivamente 30 contributi giornalieri ovvero 7 contributi giornalieri nel periodo di osservazione indicato nel medesimo paragrafo 5, fermi restando tutti gli altri requisiti, si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019.

Dunque si chiarisce, come  specificato nella citata circolare, che l’incompatibilità ivi prevista al paragrafo 8, capoversi 8, 9, 10 e 11, di tutte le indennità disciplinate dall’articolo 10 del decreto Sostegni con il Reddito di emergenza (Rem), è da intendersi con il solo Rem 2021, di cui all’articolo 12 del medesimo decreto-legge.

Di conseguenza si ribadisce che le, indennità di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto Sostegni, sono incompatibili con il Rem 2021, erogato ai sensi del citato articolo 12.

Corrispondentemente il Rem 2021, illustrato nella circolare n. 61 del 14 aprile 2021, è incompatibile con le sole indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni, percepite nel 2021.