I genitori lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti che prestano attività connesse all’emergenza da COVID-19 potranno farne richiesta per prestazioni svolte dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 entro un massimo di 100 euro settimanali. Lo rende noto l’Inps con la  Circolare n. 58/2021. L’articolo 2, co. 6 del dl n. 30/2021 riconosce la facoltà di ottenere un bonus per l’acquisto di prestazioni di baby sitting ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (professionisti e collaboratori) nonché ai lavoratori autonomi (iscritti alle gestioni speciali commercianti, artigiani e coltivatori diretti). I richiedenti, spiega l’INPS, devono essere iscritti in via esclusiva in una delle predette gestioni (es. non è possibile chiedere il beneficio se il professionista è iscritto anche al FPLD o ad altre gestioni previdenziali di natura obbligatoria).

Il bonus è riconosciuto anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri (inclusi gli ostetrici), dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari. Sono compresi i medici di base e i pediatri di libera scelta che operano in convenzione con le ASL, gli ostetrici, i soccorritori, gli autisti, i medici e il personale sanitario addetto al servizio emergenza/urgenza 118, purché anch’essi operanti in regime di convenzione con le ASL. Il beneficio ammonta ad un massimo di 100 euro settimanali ed è erogato, alternativamente, ad entrambi i genitori in presenza di figlio minore di anni 14 convivente per: a) i periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza; 2) infezione del figlio da SARS COVID-19; 3) quarantena del figlio disposta dall’ASL competente (per contatto in qualsiasi luogo avvenuto). La fruizione del bonus è consentita a condizione che nelle stesse giornate della settimana prescelta:

a) entrambi i genitori non svolgano la prestazione lavorativa in regime di lavoro agile;

b) entrambi i genitori non abbiano chiesto il congedo straordinario indennizzato al 50% (prorogato anch’esso sino al 30 giugno 2021);

c) che l’altro genitore non svolga alcuna prestazione lavorativa o sia sospeso dal lavoro ovvero sia beneficiario di altri strumenti previsti per il sostegno al reddito (es Naspi, CIGO, CIGS, CIGD) salvo sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non siano a loro in volta in smart working, in congedo oppure che abbiano chiesto il bonus in questione.

Le modalità di fruizione del bonus restano quelle note. Il richiedente dovrà presentare una doppia domanda, la prima per accertare il diritto al bonus, la seconda per spenderlo tramite il cd. Libretto della Famiglia dove deve registrarsi anche il prestatore.

L’Inps spiega che il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari. Pertanto, i familiari non devono svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitter remunerate mediante il bonus in argomento; a tal fine rilevano i rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado