L’INPS ogni anno per i beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali mette a disposizione, fra i servizi on line al cittadino, il certificato di pensione, cosiddetto modello ObisM, accedendo alla sezione “Prestazioni e Servizi” del sito istituzionale www.inps.it, con una fra le seguenti credenziali:

– il PIN dispositivo (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);

– lo SPID di secondo livello (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

– la CIE (Carta di Identità Elettronica);

– la CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Si rammenta che il certificato non viene predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione (APE sociale, assegni straordinari, c.d. “isopensioni” ai sensi dell’articolo 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92) che, non avendo natura di trattamento pensionistico, non vengono annualmente rivalutate e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata.

L’unica eccezione è rappresentata dall’indennizzo commercianti, che viene corrisposto annualmente in misura pari al trattamento minimo e viene conseguentemente rivalutato.

Pertanto, la pubblicazione del certificato di pensione non viene effettuata per le seguenti categorie di prestazione:

· 027-VOCRED;
· 028-VOCOOP;
· 029-VOESO;
· 143-APESOCIAL;
· 127-CRED27;
· 128-COOP28;
· 129-VESO29;
· 198-VESO33;
· 199-VESO92.

Nel caso di soggetto titolare di prestazione previdenziale o assistenziale e di prestazione di accompagnamento a pensione, il certificato di pensione (c.d. modello ObisM) conterrà le sole informazioni relative alla prestazione previdenziale e/o assistenziale.

1. Certificato di pensione 2021. Novità

Il certificato viene pubblicato annualmente tenendo conto delle attività generalizzate di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, necessarie per consentire il pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali dovute.

In particolare, il certificato di pensione fornisce i criteri di calcolo della perequazione automatica che, per l’anno 2020, hanno determinato nella mensilità di gennaio del corrente anno i conguagli derivanti dall’applicazione dell’indice di perequazione definitivo per il 2020 (pari allo 0,5% rispetto a quello previsionale dello 0,4%).

Inoltre, il certificato di pensione fornisce le seguenti informazioni analitiche: importo mensile lordo della rata di gennaio e della tredicesima (se presente); eventuali ulteriori due mensilità se si verificano delle variazioni nelle condizioni che determinano gli importi (ad esempio, trattamenti di famiglia e addizionali che cessano); importo delle singole trattenute fiscali; eventuali detrazioni di imposta applicate.

A tal proposito, con riferimento alla tassazione delle pensioni i cui titolari non risultino percettori di altre prestazioni pensionistiche, si comunica che, al fine di garantire l’applicazione dell’imposta in maniera omogenea nel corso dell’anno, a decorrere dal 2021 il calcolo delle ritenute IRPEF è stato impostato tenendo conto dell’importo complessivo annuo della pensione, per cui le relative ritenute verranno trattenute mensilmente, al netto delle detrazioni eventualmente spettanti, nei mesi da gennaio a dicembre. Il suddetto calcolo non incide sull’importo annuo dell’IRPEF complessivamente trattenuta, che resta invariato, ma assicura che la tassazione gravante sulla tredicesima mensilità sia omogenea a quella degli altri ratei dell’anno. Le relative indicazioni sono riportate nella sezione “Informazioni fiscali” del modello.

Infine, nei casi previsti dalla legge, viene riportato l’importo della trattenuta giornaliera che il pensionato dovrà comunicare al datore di lavoro.

Nel certificato di pensione vengono poi riportati specifici avvisi sia per ricordare ai titolari di pensioni anticipate “quota 100” e “precoci” il peculiare regime di incumulabilità che comporta l’obbligo di comunicazione tempestiva in caso di percezione di redditi da lavoro ai fini della sospensione, sia l’obbligo in capo ai soggetti dichiarati irreperibili di dichiarare la variazione di indirizzo o il trasferimento di residenza al comune italiano di riferimento, in base a quanto disposto dalla normativa vigente (cfr. l’art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e l’art. 6 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223). Inoltre, verrà visualizzata l’informazione relativa all’erogazione della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) qualora corrisposta per l’anno corrente.

A differenza degli scorsi anni, si comunica che a decorrere dal 2021 il certificato di pensione (c.d. modello ObisM), a seguito delle implementazioni effettuate, verrà messo a disposizione in modalità dinamica; conseguentemente, le informazioni saranno allineate ai dati aggiornati alla data della richiesta.

Pertanto, sarà possibile, per le pensioni della Gestione privata e di quella dei lavoratori dello spettacolo e dello sport, ottenerlo anche per le prestazioni liquidate in corso d’anno e verrà aggiornato in base alle informazioni disponibili in archivio alla data di richiesta del certificato stesso.

Per i certificati dei tre anni precedenti al 2021 sarà, come di consueto, messa a disposizione la versione statica storicizzata già esistente e consultabile attraverso le medesime modalità illustrate in premessa.

Share This Story, Choose Your Platform!

Recent Works

Tags