L’Inps con il messaggio n. 950/2021  chiarisce che il nuovo termine del 30 aprile 2021 riguarda sia le prestazioni svolte tra il 5 marzo ed il 31 agosto 2020 (prima fase dell’emergenza sanitaria) sia quelle svolte tra il 9 novembre ed il 3 dicembre 2020 (seconda fase dell’emergenza sanitaria). L’Inps spiega che per consentire la fruizione del beneficio per tutte le istanze accolte o in via di accoglimento, è stato prorogato dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il temine entro cui procedere all’appropriazione del bonus nell’apposita piattaforma delle prestazioni occasionali e per la comunicazione delle prestazioni svolte dai lavoratori nei periodi sopra indicati.