Via libera alla presentazione delle domande di congedo covid per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14, in favore dei lavoratori dipendenti. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 4718/2020 illustrando il rilascio della procedura per la compilazione e l’invio on line delle domande relative alla misura già anticipata nella Circolare Inps n. 132/2020. Il congedo covid-19 retribuito al 50% può essere riconosciuto anche in presenza della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 14 anni per effetto di un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle strutture scolastiche. Il congedo è fruibile dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 137/2020, cioè dal 29 ottobre 2020 (se la sospensione è stata disposta prima di tale data, il congedo sarà fruibile solo a partire dal 29 ottobre 2020) al 31 dicembre 2020 (salvo proroghe), e a condizione che i genitori richiedenti non possano svolgere la prestazione lavorativa in modalità cd. agile. Resta inteso che il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza è incompatibile con: a) il contemporaneo svolgimento – da parte dell’altro genitore – di lavoro in modalità agile, anche ad altro titolo rispetto a quello previsto per la quarantena scolastica del figlio minore di anni 14 ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza; b) la contemporanea fruizione – da parte dell’altro genitore – del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza; c) il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’altro genitore. La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 29 ottobre 2020.